Art. 21. 
                              B i r r a 
  1. La birra e' assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire  2.710
per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla  temperatura
di 20› Celsius. 
  2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203
o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non
alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in  entrambi  i  casi,  con  un
titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento  in  vol-
ume.