Art. 22. 
                               V i n o 
  1. Il vino, tranquillo o spumante, e' assoggettato  ad  accisa  con
aliquota riferita ad ettolitro di  prodotto  finito.  Dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero. 
  2. Si intendono per: 
    a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204  e
2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera
b), aventi: 
    1) un titolo alcolometrico effettivo superiore 
all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche'
l'alcole  contenuto  nel  prodotto  finito  derivi   interamente   da
fermentazione; 
    2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma
non superiore al 18 per cento in volume, purche' siano stati prodotti
senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto  finito  derivi
interamente da fermentazione; 
    b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204  10,
2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che: 
    1) sono presentati in bottiglie chiuse  con  tappo  a  "forma  di
fungo" tenuto da fermagli  o  legacci  o  hanno  una  sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 
    2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2  per
cento ma non superiore al 15 per cento in  volume,  purche'  l'alcole
contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione. 
  3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato  e  consumato
dallo stesso produttore, dai suoi familiari  e  dai  suoi  ospiti,  a
condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.