Art. 24. 
                         Prodotti intermedi 
  1. I prodotti  alcolici  intermedi  sono  soggetti  ad  accisa  con
l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito. 
  2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22  e
23, aventi un titolo alcolometrico effettivo  superiore  all'1,2  per
cento ma non superiore al 22 per cento in volume. 
  3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, e'  considerata
"prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di  cui
all'articolo 23,  comma  2,  lettera  a),  con  titolo  alcolometrico
effettivo superiore al 5,5 per cento  in  volume  e  che  non  deriva
interamente da fermentazione, nonche'  qualsiasi  bevanda  fermentata
gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23,  con
titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in  volume
e che non deriva interamente da fermentazione.