Art. 25. 
                           Alcole etilico 
  1. L'alcole etilico e' soggetto ad accisa con  l'aliquota  di  lire
1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20› Celsius. 
  2. Per alcole etilico si intendono: 
    a) tutti i prodotti che hanno un titolo  alcolometrico  effettivo
superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei  codici  NC
2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un  altro
capitolo della nomenclatura combinata; 
    b)  i  prodotti  che  hanno  un  titolo  alcolometrico  effettivo
superiore al 22 per cento in volume e che  rientrano  nei  codici  NC
2204, 2205 e 2206; 
    c)  le  bevande  spiritose  contenenti  prodotti  solidi   o   in
soluzione. 
  3.  Fino  al  30  giugno  1996,  per  gli  alcoli  ottenuti   dalla
distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione,  delle
patate, della frutta,  del  sorgo,  dei  fichi,  delle  carrube,  dei
cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e  per  l'alcole
contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di  lire  195.000
per ettolitro anidro.