Art. 25. Alcole etilico 1. L'alcole etilico e' soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 Celsius. 2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione. 3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube, dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.