Art. 26. 
                          E s e n z i o n i 
  1. L'alcole e le bevande alcoliche sono  esenti  da  accisa  quando
sono: 
    a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita; 
    b) denaturati con denaturanti speciali  approvati  dal  Ministero
delle finanze  ed  impiegati  nella  fabbricazione  di  prodotti  non
destinati al consumo umano alimentare; 
    c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
    d)  impiegati  nella  fabbricazione  di  medicinali  secondo   la
    definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE; 
    e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il
prodotto finale non contenga alcole; 
    f)  impiegati  nella   produzione   di   aromi   destinati   alla
preparazione di prodotti alimentari e di bevande  analcoliche  aventi
un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento  in
volume; 
    g)  impiegati  direttamente  o  come   componenti   di   prodotti
semilavorati destinati alla  fabbricazione  di  prodotti  alimentari,
ripieni o meno, a condizione che  il  contenuto  di  alcole  non  sia
superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di  prodotto  per  il
cioccolato e a litri 5 di alcole puro per  100  kg  di  prodotto  per
altri prodotti; 
    h) impiegati come campioni per analisi, per prove  di  produzione
necessarie o a fini scientifici; 
    i) utilizzati nella fabbricazione di un componente  non  soggetto
ad accisa ai sensi del presente decreto. 
  2. Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' e le condizioni per  l'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo, anche mediante  restituzione  dell'imposta  pagata
che puo' essere effettuata con la  procedura  di  accredito  prevista
dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresi', le
condizioni e le modalita' per il  rimborso  delle  accise  pagate  su
prodotti che vengono ritirati dal mercato perche' divenuti non idonei
al consumo umano.