Art. 26. E s e n z i o n i 1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita; b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare; c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209; d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE; e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. 2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresi', le condizioni e le modalita' per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perche' divenuti non idonei al consumo umano.