Art. 27. 
                     Prodotti soggetti ad accisa 
  1. Sono considerati tabacchi lavorati: 
    a) i sigari e i sigaretti; 
    b) le sigarette; 
    c) il tabacco da fumo: 
    1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette; 
    2) gli altri tabacchi da fumo. 
  2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    " c) il tabacco da fumo: 
     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
le sigarette; 
     2) gli altri tabacchi da fumo"; 
    b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2)  e'  aggiunto
il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a  taglio  fino
per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri  1)
e 2) nel quale piu' del 25 per cento  in  peso  delle  particelle  di
tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.". 
  3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
le parole "per i generi importati" sono sostituite dalle parole  "per
i generi di provenienza comunitaria o importati dai Paesi terzi". 
  4.  Fino  alla  data  della  effettiva  successione,  nei  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  e  la  societa'  per   azioni   derivata   dalla
trasformazione  della   stessa   Amministrazione   ai   depositi   di
distribuzione all'ingrosso nei  quali  possono  essere  introdotti  i
tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge  10
dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime  dei  depositi  fiscali
previsto dal presente decreto  e  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro delle finanze 26  luglio  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  224  del  17  agosto   1983.   L'autorizzazione   alla
istituzione dei predetti depositi e' rilasciata da  apposito  ufficio
del Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, di cui
al successivo comma; l'imposta di  consumo  e  l'imposta  sul  valore
aggiunto  sui  tabacchi  introdotti   nei   depositi   fiscali   sono
corrisposte all'atto della immissione in consumo e  sono  versate  al
predetto ufficio. 
  5. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il "Servizio  dei
monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie", per l'esercizio  delle
funzioni e delle attivita' per l'applicazione di quanto disposto  dal
presente decreto relativamente alla  accisa  sui  tabacchi  lavorati,
nonche' di quelle di interesse generale gia' affidate o conferite per
legge alla Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  e  di
quelle inerenti alle entrate speciali  affidate  al  Ministero  delle
finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio  e  alla
trattazione amministrativa delle situazioni relative al  rapporto  di
lavoro del personale gia' appartenente alla Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato. Al Servizio e' preposto un dirigente  generale
di livello B ed e' articolato in due direzioni  centrali  dirette  da
dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni  che
regolano l'attivita' della Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato vigente alla data di entrata in  vigore  del  provvedimento  di
trasformazione  in  societa'  per  azioni;  presso  il  Servizio   e'
istituito  l'ufficio  di  ragioneria  in  sostituzione   dell'ufficio
centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma  per  effetto
della istituzione  dei  predetti  posti  di  qualifica  dirigenziale,
valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere  dall'anno  1993,  si
provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 23 dicembre  1992,  n.
500, con quota parte delle maggiori entrate assicurate  dal  presente
decreto. 
  6. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, e' stabilita la data di attivazione del Servizio
di cui al comma  5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro,  sono  stabilite  le  necessarie
conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli  uffici
e del personale del Ministero delle finanze di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 
  7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e  imposte
indirette e' integrato dal Ministro delle finanze che lo  presiede  e
da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente
nonche' dal segretario generale  e  dal  direttore  dell'ufficio  del
coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre  alle
funzioni di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  26  aprile
1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi  1  e  2,  della
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   27   marzo   1992,   n.   287.   Fino
all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2,  comma  2,
della legge 29 ottobre 1991, n. 358,  fanno  parte  del  comitato  di
gestione  del  Dipartimento  delle  dogane  ed  imposte  indirette  i
rappresentanti   del   personale   presenti    nel    consiglio    di
amministrazione dello stesso Dipartimento alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.