Art. 27. Prodotti soggetti ad accisa 1. Sono considerati tabacchi lavorati: a) i sigari e i sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo. 2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo"; b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.". 3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, le parole "per i generi importati" sono sostituite dalle parole "per i generi di provenienza comunitaria o importati dai Paesi terzi". 4. Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la societa' per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi e' rilasciata da apposito ufficio del Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi introdotti nei depositi fiscali sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio. 5. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il "Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie", per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, nonche' di quelle di interesse generale gia' affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale gia' appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio e' preposto un dirigente generale di livello B ed e' articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attivita' della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in societa' per azioni; presso il Servizio e' istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonche' dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Fino all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, fanno parte del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette i rappresentanti del personale presenti nel consiglio di amministrazione dello stesso Dipartimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.