Art. 28. A l i q u o t e 1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue: a) sigarette 56 per cento b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento c) sigari e sigaretti altri 46 per cento d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento e) tabacco da masticare 24,78 per cento f) tabacco da fiuto 24,78 per cento. 2. Per le sigarette l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), e' elevata, a decorrere dal 1 maggio 1993, al 57 per cento. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi: a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli; b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei prodotti; d) prodotti riutilizzati dal produttore.