Art. 28. 
                           A l i q u o t e 
  1. Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi
lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,  come
da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,  n.
81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, come segue: 
    a) sigarette 
                                                         56 per cento 
    b) sigari e sigaretti naturali 
                                                         23 per cento 
    c) sigari e sigaretti altri 
                                                         46 per cento 
    d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le 
sigarette ed altro tabacco da fumo 
                                                         54 per cento 
   e) tabacco da masticare 
                                                      24,78 per cento 
    f) tabacco da fiuto 
                                                     24,78 per cento. 
 2. Per le sigarette l'aliquota di cui al comma  1,  lettera  a),  e'
elevata, a decorrere dal 1› maggio 1993, al 57 per cento. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' per l'esenzione o  il  rimborso  dell'accisa  sui  tabacchi
lavorati nei seguenti casi: 
    a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli; 
    b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa; 
    c) prodotti destinati esclusivamente a prove  scientifiche  ed  a
prove relative alla qualita' dei prodotti; 
    d) prodotti riutilizzati dal produttore.