Art. 29. 
                          Criteri generali 
  1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta
di  fabbricazione  sui  fiammiferi,  di  produzione  nazionale  o  di
provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti  al  1›
gennaio 1993 e con le seguenti modalita': 
    a) l'imposta e'  dovuta  sui  prodotti  immessi  in  consumo  nel
mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla  data  in
cui viene effettuata l'immissione in consumo; 
    b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 
    1)  il  fabbricante  per  i  prodotti  ottenuti  nel   territorio
nazionale; 
    2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per  i
prodotti di provenienza comunitaria; 
    c) l'immissione al consumo si verifica: 
    1) per i prodotti  nazionali,  all'atto  della  cessione  sia  ai
diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita; 
    2) per  i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,  all'atto  del
ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero  nel  momento  in
cui  si  considera  effettuata,  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
aggiunto, la cessione, da parte  del  venditore  residente  in  altro
Stato membro,  a  privati  consumatori  o  a  soggetti  che  agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; 
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e  per  i
quali non e' possibile accertare il regolare  esito,  all'atto  della
loro constatazione; 
    d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta  devono  essere
muniti  di  una  licenza  fiscale,  che  li  identifica,   rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi
soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella  misura
di  lire  500  mila  e  a  prestare  una  cauzione  di  importo  pari
all'imposta  dovuta  mediamente  per  il  periodo  di  tempo  cui  si
riferisce  la  dichiarazione  presentata  ai   fini   del   pagamento
dell'imposta; 
    e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli
elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono  essere  indicati
nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per  la  presentazione
delle dichiarazioni e per il  pagamento  della  relativa  imposta  si
applicano  le  modalita'  e  i   termini   previsti   dalle   vigenti
disposizioni. 
  2. Per i prodotti  d'importazione  dai  Paesi  terzi  l'imposta  e'
dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con
le modalita' previste per i diritti di confine. 
  3.  L'Amministrazione  finanziaria  ha  facolta'  di  procedere   a
verifiche e  riscontri  presso  i  soggetti  obbligati  al  pagamento
dell'imposta e presso i commercianti ed i  destinatari  dei  prodotti
soggetti a tassazione. 
  4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo,  si  applicano
le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16. 
  5. Per le violazioni all'obbligo  del  pagamento  dell'imposta  sui
prodotti  di  provenienza  comunitaria  si  applicano  le   penalita'
previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni  leg-
islative in materia doganale, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
  6. Le disposizioni dei commi precedenti  si  applicano  al  diritto
erariale speciale dovuto sugli alcoli  denaturati  provenienti,  allo
stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro,
con  obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  mensile  e  di
pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le
predette disposizioni si applicano anche all'imposta di  consumo  sui
prodotti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della  legge  7
marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le  norme  di  cui  alla
legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825,  e
successive  modificazioni.  Il  diritto  erariale  per   gli   alcoli
denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del  permeato  di
siero di latte e' dovuto nella stessa misura  prevista  per  l'alcole
denaturato proveniente dal melasso. 
   7. I  termini  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  e  il
pagamento dell'imposta possono  essere  modificati  con  decreti  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del  tesoro.  Con
decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le
modalita' di applicazione del presente articolo  anche  relativamente
ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.