Art. 29. Criteri generali 1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1 gennaio 1993 e con le seguenti modalita': a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo; b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'immissione al consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; 3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione; d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta; e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalita' e i termini previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta e' dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalita' previste per i diritti di confine. 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione. 4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16. 5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalita' previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni leg- islative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte e' dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso. 7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.