Art. 3. 
               Accertamento, liquidazione e pagamento 
  1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve  essere  accertato  per
quantita' e  qualita'  con  l'osservanza  delle  modalita'  operative
stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle  dogane  e
delle imposte indirette. 
  2.  La  liquidazione  dell'imposta  si  effettua  applicando   alla
quantita'  di  prodotto  l'aliquota  di  imposta  vigente  alla  data
dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati  la  liquidazione
si effettua applicando ai singoli prodotti  l'ammontare  dell'imposta
vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione
dei prezzi di vendita al  pubblico  vigenti  a  tale  data.  Per  gli
ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi  si
sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere  determinato,
le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. 
  3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il  giorno
15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo.  In  caso
di ritardo, oltre l'applicazione delle indennita' e  degli  interessi
di mora, non e' consentita  l'immissione  in  consumo  da  parte  del
soggetto obbligato fino all'estinzione del  debito  di  imposta.  Per
l'imposta di consumo  sul  gas  metano  devono  essere  osservate  le
modalita' di accertamento e i termini di dichiarazione  e  versamento
con  riferimento  a  ciascun  bimestre  solare.  Per  i  prodotti  di
importazione l'accisa e' riscossa dalle dogane con le modalita' e nei
termini previsti per i diritti di  confine,  fermo  restando  che  il
pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a
quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per
il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della 
legge 18 febbraio 1963, n. 303.