Art. 3. Accertamento, liquidazione e pagamento 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. 2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. 3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennita' e degli interessi di mora, non e' consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalita' di accertamento e i termini di dichiarazione e versamento con riferimento a ciascun bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa e' riscossa dalle dogane con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.