Art. 30. 
     Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio 
  1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma  restando  la
tassazione prevista dall'articolo  17,  comma  2,  sono  soggetti  ad
imposta di consumo nella misura di  lire  1.040.000  per  tonnellata,
anche quando sono destinati, messi in vendita  o  impiegati  per  usi
diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta  sono
assoggettate  le  preparazioni   lubrificanti   (codice   NC   3403),
limitatamente al contenuto di olio lubrificante. 
  2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad
imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata. 
  3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si  applica  secondo  i  criteri
stabiliti nell'articolo 29,  con  l'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione mensile e del  pagamento  dell'imposta  entro  il  mese
successivo a quello cui si riferisce.  Le  stesse  formalita'  devono
essere osservate per l'imposta  dovuta  sulle  merci  di  provenienza
comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti. 
  4. L'imposta di cui al  comma  1  si  applica  anche  per  gli  oli
lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con  funzione  di
lubrificazione e non e' dovuta per  gli  oli  lubrificanti  impiegati
nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella  produzione  delle
materie plastiche e delle resine  artificiali  o  sintetiche,  e  nei
consumi di cui all'articolo 18, comma 2. 
  5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli  minerali   ottenuti
congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli,  a
base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono soggetti  ad
imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista
per gli oli di prima distillazione  e  per  gli  altri  prodotti.  La
percentuale  anzidetta  puo'  essere  modificata  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro,  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  e  dell'ambiente,  in  relazione  alla
esigenza   di   assicurare   competitivita'    all'attivita'    della
rigenerazione,  ferma  restando,  in  caso   di   diminuzione   della
percentuale, l'invarianza  del  gettito  sugli  oli  lubrificanti  da
attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione
in aumento dell'aliquota normale.  Gli  oli  minerali  contenuti  nei
residui  di  lavorazione  e  gli  oli  usati,   se   destinati   alla
combustione, non sono soggetti a tassazione. 
  6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2,
gli oli minerali greggi, (codice NC 2709 00), gli estratti  aromatici
(codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice
NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici  (codice  NC  3902)
sono assoggettati alla medesima  imposizione  prevista  per  gli  oli
lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per  la
lubrificazione meccanica. 
  7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non  si  applica  ai
bitumi  utilizzati  nella  fabbricazione  di  pannelli  o  di   altri
manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile  nei
cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione
di energia elettrica si applicano le aliquote  stabilite  per  l'olio
combustibile destinato a tali impieghi. 
  8. Ai fini dell'applicazione della disposizione  del  comma  6,  si
considerano  miscele  di  alchilbenzoli  sintetici  i   miscugli   di
idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8  o
piu' atomi di carbonio, ottenuti per  alchilazione  del  benzolo  con
procedimento di sintesi, liquide alla  temperatura  di  15›  Celsius,
contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5  per  cento  in
volume.