Art. 32. 
               Compiti degli uffici tecnici di finanza 
              Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni 
  1. Gli uffici tecnici  di  finanza  possono  effettuare  interventi
presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e  distribuzione
di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche  a
fini  diversi  da  quelli  tributari,  l'osservanza  di  disposizioni
nazionali o comunitarie. 
  2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1986, n. 462, si applica  anche  ai  prodotti  di  provenienza
comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai  prodotti  nazionali;
l'assunzione  in  carico,  nei  prescritti  registri,   deve   essere
effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per
la scorta delle singole partite di prodotti. 
  3.  Indipendentemente  dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le
violazioni  che  costituiscono  reato,  per   le   irregolarita'   ed
infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo  si
applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni. 
  4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere
esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici
di finanza, anche dalla Guardia di finanza. 
  5. Il personale del Dipartimento delle dogane e  imposte  indirette
che espleta i servizi di controllo sulla  circolazione  dei  prodotti
soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo  24  del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495.