Art. 33. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Gli impianti che alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in  re-
gime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale. 
  2. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto esercitano una attivita' per  la  quale  e'  prescritta,  per
effetto delle disposizioni recate dal presente  decreto,  la  licenza
fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla  predetta
data. La licenza e' rilasciata entro i  successivi  quindici  giorni,
previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza. 
  3. Le disposizioni relative alla colorazione  o  denaturazione  dei
prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino  alla
emanazione di disposizioni comunitarie in materia. 
  4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli  e  per  gli  idrocarburi
paraffinici,  olefinici  e  naftenici,  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 novembre  1976,  n.  786,  fino  alla  emanazione  del
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo  17,  comma
7, devono essere osservate le disposizioni del decreto  del  Ministro
delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
3 del 4 gennaio 1986; i  prodotti  di  provenienza  comunitaria  sono
assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti
in carico, nei prescritti registri, con  riferimento  alla  eventuale
documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite
di prodotti. 
  5. Fino alla emanazione dei decreti previsti  nel  secondo  periodo
del comma 7 dell'articolo  29,  gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri
prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza  comunitaria,  devono
essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che
ne effettua l'immissione al consumo sulla base  della  documentazione
commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti. 
  6. Fino alla  emanazione  dei  decreti  ministeriali  previsti  dal
presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni  recate  dai
decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.