Art. 35. 
                       Soppressione di imposte 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono soppresse le seguenti imposte: 
    a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni  di  carattere  legislativo  concernente  l'imposta   di
fabbricazione dello zucchero,  approvato  con  decreto  del  Ministro
delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
195 del 20 agosto 1924; 
    b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui  al
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  per  l'imposta  sulla
fabbricazione del glucosio, del maltosio  e  delle  analoghe  materie
zuccherine, approvato con il decreto del  Ministro  delle  finanze  8
luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto
1924; 
    c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine sugli oli di semi, istituita con  l'articolo  2  della  legge  4
agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni; 
    d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto
1975, n. 417, e successive modificazioni; 
    e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-
legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni; 
    f) imposta di consumo  sul  cacao,  sul  burro  di  cacao,  sulle
pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206; 
    g) imposta di consumo sul  caffe',  istituita  con  l'articolo  1
dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736,  e
successive modificazioni; 
    h) imposte di fabbricazione  sugli  apparecchi  di  accensione  e
sugli accendigas, istituite, ripettivamente, con il decreto-legge  20
aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica
1› ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni; 
    i)  imposta  erariale  di  consumo  sui  prodotti  audiovisivi  e
cinefotoottici, istituita  con  l'articolo  4  del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53. 
  2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati  previsto
dall'articolo  4  del  decreto-legge  6  ottobre   1948,   n.   1200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n.  1388,
e successive modificazioni, e' soppresso dal 1› luglio 1996. 
  3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di  zucchero
detenute in quantita' superiore a 10  tonnellate  alla  data  del  1›
gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso e' dovuto sulla base delle
istanze e  della  allegata  documentazione  presentate  entro  il  1›
febbraio  1993  all'ufficio  tecnico  di   finanza   competente   per
territorio. 
  4. Per il rimborso della imposta assolta sui prodotti audiovisivi e
cinefotoottici, detenuti per uso commerciale alla data del 1› gennaio
1993 presso magazzini o esercizi di vendita,  si  applica  l'articolo
14. Il rimborso e' dovuto sulla base delle istanze  presentate  entro
il 1› febbraio 1993 all'ufficio tecnico  di  finanza  competente  per
territorio, nella misura che risulta dalla bolletta  di  importazione
per i prodotti importati  direttamente  dall'esercente  oppure  nelle
seguenti misure percentuali del prezzo di  acquisto  corrisposto  dai
rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A,  7,82
per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42  per  cento  per  i
prodotti di altre categorie; per ciascuna categoria, marca o tipo, si
considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo e  ai  fini  del
rimborso non si tiene conto della quota parte di  giacenze  eccedente
il 20 per cento del valore dichiarato nella istanza di rimborso. 
  5. Sono abrogati la  legge  26  maggio  1966,  n.  344,  contenente
disposizioni   sulla   disciplina   del    movimento    del    caffe'
nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e
25 del  decreto-legge  30  ottobre  1980,  n.  693,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1980,  n.  891,   recanti
disposizioni  per  il  pagamento  differito   per   le   imposte   di
fabbricazione,  e  le  disposizioni  incompatibili  con  quelle   del
presente decreto. 
  6. Sugli apparecchi di accensione e relative  parti  principali  di
ricambio e sugli accendigas detenuti per uso  commerciale  alla  data
del 1› gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori  all'ingrosso
di cui  ai  decreti  del  Ministro  delle  finanze  22  aprile  1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6  maggio  1971,  e  2
febbraio 1972, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  dell'11
febbraio 1972, e' dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I soggetti
interessati devono  presentare  all'ispettorato  compartimentale  dei
monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di  rimborso  a
pena di decadenza entro il  15  aprile  1993,  con  i  criteri  e  le
modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.