Art. 35. Soppressione di imposte 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte: a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924; b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924; c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni; d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni; e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto- legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni; f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206; g) imposta di consumo sul caffe', istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni; h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, ripettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni; i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. 2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, e' soppresso dal 1 luglio 1996. 3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantita' superiore a 10 tonnellate alla data del 1 gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso e' dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. 4. Per il rimborso della imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, si applica l'articolo 14. Il rimborso e' dovuto sulla base delle istanze presentate entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, nella misura che risulta dalla bolletta di importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A, 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie; per ciascuna categoria, marca o tipo, si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo e ai fini del rimborso non si tiene conto della quota parte di giacenze eccedente il 20 per cento del valore dichiarato nella istanza di rimborso. 5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffe' nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 30 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. 6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, e' dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I soggetti interessati devono presentare all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso a pena di decadenza entro il 15 aprile 1993, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.