Art. 36. Modificazione di talune aliquote 1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) e' sostituito dal seguente: "36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);". 2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti: "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al numero 21), nonche' quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo; 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n. 21) e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);". 3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126); b) i numeri 24), 104) e 123), sono sostituiti dai seguenti: "24) te', mate (v.d. 09.02 - 09.03); 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 123) spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante"; c) sono aggiunti i seguenti numeri: "127-bis) somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg; 127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita; 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies); 127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula dei contratti di locazione immobiliare di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rese a non aderenti o non associati dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.". 4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento: a) per le cessioni e le importazioni di: 1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17); 2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 22.04 - ex 22.05); 3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06); 4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07); 5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); 6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03); 7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01); 8) saponi comuni (v.d. ex 34.01); 9) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01); 10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B); 11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; 12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; 13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche; 14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni; 15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi; 16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole; b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto: 1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; 2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91; 3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche; 4) prestazioni di trasporto aereo di persone. 5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa' luogo a rimborsi di imposte pagate ne' sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento". 8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2: 1) al secondo comma, n. 5), sono soppresse le parole da "con esclusione" fino a: "di cui all'articolo 19"; 2) al terzo comma, la lettera h) e' abrogata; b) nell'articolo 10: 1) al n. 6), le parole: "Le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni relative"; 2) il n. 18) e' sostituito dal seguente: "18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze"; 3) dopo il n. 27- bis) e' aggiunto il seguente: "27- ter) le cessioni a soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti di cui al presente articolo, relative a beni che all'atto dell'acquisto o dell'importazione non hanno dato luogo alla detrazione dell'imposta.". 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993. 10. Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo alla proroga delle agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste nell'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 31 dicembre 1993.