Art. 36. 
                  Modificazione di talune aliquote 
 1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) e' sostituito
dal seguente: 
   "36) vini di uve fresche con esclusione  di  quelli  liquorosi  ed
alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue  per  cento  in
volume di alcole (v.d. ex 22.05);". 
 2.  Nella  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i
numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e  i  numeri  24)  e  39)  sono
sostituiti dai seguenti: 
   "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al numero  21),
nonche' quelli forniti  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
esclusi quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo; 
   39) prestazioni di servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n.  21)
e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);". 
  3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
    a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75),  83),  84),  88),  94),
95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126); 
    b) i numeri 24), 104) e 123), sono sostituiti dai seguenti: 
    "24) te', mate (v.d. 09.02 - 09.03); 
  104) oli minerali greggi, oli combustibili  ed  estratti  aromatici
impiegati  per  generare,  direttamente  o  indirettamente,   energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad  1  Kw;
oli  minerali  greggi,  oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli
combustibili fluidi per riscaldamento) e terre  da  filtro  residuate
dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del  45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare  direttamente  come
combustibili nelle caldaie e nei forni;  oli  combustibili  impiegati
per  produrre  direttamente  forza  motrice  con  motori   fissi   in
stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori,  cantieri
di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas  da  immettere  nelle  reti  cittadine  di
distribuzione;  oli  minerali   non   raffinati   provenienti   dalla
distillazione  primaria  del  petrolio  naturale  greggio   o   dalle
lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli  oli  minerali  in
prodotti chimici di natura diversa, aventi punto  di  infiammabilita'
(in vaso chiuso) inferiore a 55 ›C, nei quali il distillato a 225  ›C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 ›C sia almeno il  90
per  cento  in  volume,  destinati  alla  trasformazione  in  gas  da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 
  123) spettacoli cinematografici;  spettacoli  sportivi;  spettacoli
teatrali elencati al n. 4  della  tariffa  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640;  spettacoli  di
burattini e marionette ovunque tenuti e le attivita' circensi e dello
spettacolo viaggiante"; 
    c) sono aggiunti i seguenti numeri: 
    "127-bis) somministrazioni di gas metano usato come  combustibile
per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda  di
cui alla  tariffa  T  1,  prevista  dal  provvedimento  del  Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986;  gas  di
petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg; 
   127-ter) locazioni di immobili  di  civile  abitazione  effettuate
dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati  per
la rivendita; 
    127-quater)   prestazioni   di   allacciamento   alle   reti   di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in
materia di risparmio energetico; 
    127-quinquies) opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
elencate nell'articolo 4 della  legge  29  settembre  1964,  n.  847,
integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee
di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto  ad
impianto fisso;  impianti  di  produzione  e  reti  di  distribuzione
calore-energia  ceduti   da   imprese   costruttrici;   impianti   di
depurazione destinati ad  essere  collegati  a  reti  fognarie  anche
intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; 
    127-sexies) beni, escluse materie prime e  semilavorate,  forniti
per la costruzione delle opere e degli  impianti  di  cui  al  numero
127-quinquies); 
    127-septies) prestazioni di servizi dipendenti  da  contratti  di
appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui
al numero 127-quinquies); 
    127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la  stipula
dei contratti di locazione immobiliare di cui all'articolo 11,  comma
2,  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rese a non aderenti
o non associati dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e  dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello  nazionale  per  il
tramite delle loro organizzazioni provinciali.". 
  4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'  stabilita  nella
misura del 12 per cento: 
    a) per le cessioni e le importazioni di: 
    1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17); 
    2) mosti di  uve  parzialmente  fermentati  anche  mutizzati  con
metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve  freschi  anche
mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 22.04 - ex 22.05); 
    3) vini  di  uve  fresche,  esclusi  i  vini  spumanti  e  quelli
contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini  liquorosi
ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di  uve  fresche  aromatizzati
con parti di piante o  con  sostanze  aromatiche  con  esclusione  di
quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d.  ex
22.05 - ex 22.06); 
    4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07); 
    5) panelli, sansa  di  olive  ed  altri  residui  dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le  morchie;  panelli  ed  altri  residui
della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); 
    6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03); 
    7) olio essenziale non deterpenato di mentha  piperita  (v.d.  ex
33.01); 
    8) saponi comuni (v.d. ex 34.01); 
    9) pelli gregge, ancorche' salate,  degli  animali  delle  specie
bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01); 
    10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e  simili
(v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati  (v.d.  27.02);  coke  e
semicoke di carbon fossile e di  lignite,  agglomerati  o  non  (v.d.
27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B); 
    11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
    12) materiali e  prodotti  dell'industria  lapidea  in  qualsiasi
    forma e grado di lavorazione; 
    13) apparecchiature scientifiche la  cui  esclusiva  destinazione
alla ricerca  sia  stata  accertata  dal  Consiglio  nazionale  delle
ricerche; 
    14) beni mobili e immobili vincolati  ai  sensi  della  legge  1›
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni; 
    15)  materie  prime  e  semilavorate  per  l'edilizia:  materiali
inerti, quale polistirolo  liquido  o  in  granuli;  leganti  e  loro
composti, quali cementi normali e  clinker;  laterizi  quali  tegole,
mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per  cemento  armato;
manufatti  e  prefabbricati  in  gesso,  cemento   e   laterocemento,
ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con  altri  composti,
quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione;  materiali
per pavimentazione interna o esterna, quali  moquette,  pavimenti  in
gomma,  pavimenti  in  P.V.C.,  prodotto  ceramico  cotto  denominato
biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa  da
parati,  quarzo  plastico,  piastrelle  da  rivestimento  murale   in
sughero;  materiali  di  coibentazione,   impermeabilizzanti,   quali
isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e  bitumati,  quali
conglomerati bituminosi; 
    16) bevande a base di vino, indicate  nel  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19  aprile  1988;  bevande  vinose
destinate  al  consumo  familiare  dei   produttori   e   ad   essere
somministrate ai collaboratori delle aziende agricole; 
    b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto: 
    1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli  esercenti
cinematografici e dei  circoli  di  cultura  cinematografica  di  cui
all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n.  1213,  e  successive
modificazioni; 
    2) cessioni  di  contratti  di  prestazione  sportiva,  a  titolo
oneroso, svolta in forma  professionistica,  di  cui  all'articolo  5
della legge 23 marzo 1981, n. 91; 
    3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti  da
parte delle associazioni sportive dilettantistiche; 
    4) prestazioni di trasporto aereo di persone. 
  5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella  B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul  valore  aggiunto
del 19 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all'articolo 1,
comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 
  6. Le cessioni  e  le  importazioni  di  prodotti  omeopatici  sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota  del  19  per
cento. Non si fa'  luogo  a  rimborsi  di  imposte  pagate  ne'  sono
consentite le variazioni di  cui  all'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  7. Al quarto comma dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  nel  primo  periodo  sono
soppresse le parole "ed  al  27,55  per  cento  per  quelle  soggette
all'aliquota del trentotto per cento"  e,  nel  secondo  periodo,  le
parole "per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento". 
  8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) nell'articolo 2: 
    1) al secondo comma, n. 5), sono  soppresse  le  parole  da  "con
esclusione" fino a: "di cui all'articolo 19"; 
    2) al terzo comma, la lettera h) e' abrogata; 
    b) nell'articolo 10: 
    1) al n. 6),  le  parole:  "Le  operazioni  inerenti  e  connesse
all'organizzazione e" sono sostituite dalle seguenti: "le  operazioni
relative"; 
    2) il n. 18) e' sostituito dal seguente: 
   "18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura  e  riabilitazione
rese alla persona nell'esercizio delle professioni e  arti  sanitarie
soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e  successive  modificazioni,  ovvero  individuate  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze"; 
    3) dopo il n. 27- bis) e' aggiunto  il  seguente:  "27-  ter)  le
cessioni a soggetti che effettuano esclusivamente  operazioni  esenti
di  cui  al  presente  articolo,  relative  a   beni   che   all'atto
dell'acquisto  o  dell'importazione  non  hanno   dato   luogo   alla
detrazione dell'imposta.". 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre
1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati
nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  che
siano fatturate e registrate ai sensi degli  articoli  21,  23  e  24
dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993. 
  10. Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165, relativo alla proroga  delle  agevolazioni  agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste  nell'articolo  13,
comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n.  48,  e'  differito  al  31
dicembre 1993.