Art. 38. 
                      Acquisti intracomunitari 
  1.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applica  sugli   acquisti
intracomunitari  di  beni  effettuati  nel  territorio  dello   Stato
nell'esercizio di imprese, arti e professioni  o  comunque  da  enti,
associazioni o altre organizzazioni di  cui  all'articolo  4,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. 
  2.  Costituiscono   acquisti   intracomunitari   le   acquisizioni,
derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta'  di  beni  o  di
altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o  trasportati
nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal  cedente,  nella
qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente  o  da
terzi per loro conto. 
  3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: 
    a) la consegna nel  territorio  dello  Stato,  in  dipendenza  di
contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni  prodotti,  montati  o
assiemati in altro Stato membro  utilizzando  in  tutto  o  in  parte
materie o beni spediti dal territorio dello Stato,  dal  committente,
ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo
conto; 
    b) la introduzione nel territorio dello  Stato  da  parte  o  per
conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti  da  altro
Stato  membro.  La  disposizione  si  applica  anche  nel   caso   di
destinazione nel territorio dello  Stato,  per  finalita'  rientranti
nell'esercizio dell'impresa, di beni  provenienti  da  altra  impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; 
    c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,  associazioni
ed altre organizzazioni di cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non
soggetti passivi d'imposta; 
    d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto
dei soggetti indicati nella  lettera  c)  di  beni  dagli  stessi  in
precedenza importati in altro Stato membro; 
    e) gli acquisti a titolo oneroso  di  mezzi  di  trasporto  nuovi
trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente  non
e' soggetto d'imposta ed anche se non  effettuati  nell'esercizio  di
imprese, arti e professioni. 
  4. Agli effetti del comma 3, lettera  e),  costituiscono  mezzi  di
trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore  a  7,5  metri,  gli
aeromobili con peso totale al decollo  superiore  a  1.550  kg,  e  i
veicoli con motore  di  cilindrata  superiore  a  48  cc.  o  potenza
superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi
le imbarcazioni destinate all'esercizio di  attivita'  commerciali  o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare  e
gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo  comma,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633;
i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione
che abbiano percorso oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione  sia
effettuata  decorso  il  termine  di  sei   mesi   dalla   data   del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in  pubblici
registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero  navigato  per
oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e  la  cessione
sia effettuata  decorso  il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in  pubblici
registri o di altri provvedimenti equipollenti. 
  5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
    a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni  oggetto  di
operazioni di perfezionamento o di  manipolazioni  usuali  ai  sensi,
rispettivamente,  dell'articolo  1,  comma   3,   lettera   h),   del
Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985,  n.
1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello  stesso  Consiglio  25
luglio 1988, n. 2503, se i beni sono  successivamente  trasportati  o
spediti al  committente,  soggetto  passivo  d'imposta,  nello  Stato
membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello  Stato  di
beni temporaneamente utilizzati per  l'esecuzione  di  prestazioni  o
che, se importati, beneficierebbero della  ammissione  temporanea  in
esenzione totale dai dazi doganali; 
    b) l'introduzione nel territorio dello Stato,  in  esecuzione  di
una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati,  montati  o
assiemati dal fornitore o per suo conto; 
    c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto  nuovi  e
da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai  soggetti  indicati  nel
comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i  quali  l'imposta  e'
totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello  stesso  decreto
che non abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta  nei  modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari  e
degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,
effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni  di
lire e fino  a  quando,  nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti  di  mezzi
di trasporto nuovi di cui al comma 4 e  degli  acquisti  di  prodotti
soggetti ad accisa; 
    d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato
membro dell'esonero disposto per le piccole imprese. 
  6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai
soggetti ivi indicati  che  optino  per  l'applicazione  dell'imposta
sugli acquisti  intracomunitari,  dandone  comunicazione  all'ufficio
nella  dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
relativa all'anno precedente ovvero  nella  dichiarazione  di  inizio
dell'attivita'    o    comunque    anteriormente    all'effettuazione
dell'acquisto.   L'opzione   ha   effetto,   se   esercitata    nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1› gennaio  dell'anno
in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata,  fino
a quando non sia revocata e, in ogni caso,  fino  al  compimento  del
biennio successivo  all'anno  nel  corso  del  quale  e'  esercitata,
sempreche'  ne  permangano  i  presupposti;  la  revoca  deve  essere
comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
dall'anno in corso. 
Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante  lettera
raccomandata entro il termine di  presentazione  della  dichiarazione
annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso. 
  7. L'imposta non e'  dovuta  per  l'acquisto  intracomunitario  nel
territorio dello Stato, da parte di  soggetto  passivo  d'imposta  in
altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati  in  altro  Stato
membro e spediti o trasportati nel territorio dello  Stato  a  propri
cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo  4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972,   n.   633,   assoggettati   all'imposta   per   gli   acquisti
intracomunitari effettuati, designati per il  pagamento  dell'imposta
relativa alla cessione. 
  8.   Si   considerano   effettuati   in   proprio   gli    acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.