Art. 39. 
            Effettuazione dell'acquisto intracomunitario 
  1. Gli acquisti intracomunitari di beni si  considerano  effettuati
nel momento della consegna nel territorio dello Stato al  cessionario
o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto  con  mezzi  del
cessionario, nel momento di arrivo  nel  luogo  di  destinazione  nel
territorio stesso. 
  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' ricevuta fattura o e' pagato in tutto o in parte il  corrispettivo
l'operazione  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo
fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o  a  quella
del pagamento.