Art. 4. 
                     Regime del deposito fiscale 
  1. La fabbricazione, la lavorazione e  la  detenzione  di  prodotti
soggetti ad accisa ed in regime  sospensivo  sono  effettuate  in  un
deposito fiscale. 
  2.  Per  l'istituzione  e  l'esercizio  dei  depositi  fiscali   si
applicano le disposizioni previste dalle disposizioni  sulle  singole
imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino si  osservano,  in
quanto applicabili, le norme relative ai  magazzini  di  commercianti
all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito e'  subordinato  al
rilascio, da parte dell'ufficio tecnico  di  finanza  competente  per
territorio, della  licenza  fiscale,  previo  pagamento  dei  vigenti
diritti di licenza,  ferme  le  disposizioni  sulla  vigilanza  e  il
controllo  dettate  per  i  depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per  i  depositi
di oli minerali e per i depositi di  alcole,  gestiti  in  regime  di
deposito doganale privato, si applicano i diritti  di  licenza  nelle
misure rispettivamente stabilite, per le raffinerie e i magazzini  di
commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito  fiscale  e'
attribuito un codice di accisa. 
  3. Il depositario autorizzato e' obbligato: 
    a) a prestare cauzione,  secondo  le  modalita'  e  nelle  misure
vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti che possono essere detenuti  nel  deposito  fiscale.  Per  i
magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti  la  cauzione  deve
essere prestata nella  stessa  misura  prevista  per  i  depositi  di
prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo
della cauzione non puo' essere inferiore  all'ammontare  dell'imposta
dovuta in media per il periodo di tempo stabilito  per  il  pagamento
dell'imposta.  Resta  ferma   la   facolta'   per   l'Amministrazione
finanziaria di  esonerare  da  tale  obbligo  le  ditte  riconosciute
affidabili e di notoria solvibilita'; 
    b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero  delle
finanze - Dipartimento delle dogane e delle  imposte  indirette,  per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; 
    c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e  movimentati
nel deposito fiscale; 
    d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed  a  sottoporsi  a
controlli o accertamenti. 
  4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la
vigilanza  deve  assicurare,   tenendo   conto   della   operativita'
dell'impianto,  la  tutela   fiscale   anche   attraverso   controlli
successivi.  Il  depositario  autorizzato  deve  fornire   i   locali
occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario
i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di  controllo  svolta,
su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio. 
  5. Sono escluse dal regime del deposito  fiscale  le  fabbriche  di
prodotti tassati su base forfetaria.