Art. 4. Regime del deposito fiscale 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale. 2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni sulle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito e' subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite, per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa. 3. Il depositario autorizzato e' obbligato: a) a prestare cauzione, secondo le modalita' e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. Resta ferma la facolta' per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilita'; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio. 5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.