Art. 40. 
          Territorialita' delle operazioni intracomunitarie 
  1. Gli acquisti  intracomunitari  sono  effettuati  nel  territorio
dello Stato se hanno per  oggetto  beni,  originari  di  altro  Stato
membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10
del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, spediti  o
trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello
Stato. 
  2.  L'acquisto  intracomunitario  si   considera   effettuato   nel
territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta,
salvo che sia comprovato che  l'acquisto  e'  stato  assoggettato  ad
imposta in altro Stato membro di destinazione del bene.  E'  comunque
effettuato senza pagamento dell'imposta  l'acquisto  intracomunitario
di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni  stessi
risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel
territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato  ad  imposta  per
acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta  designato  come
debitore dell'imposta relativa. 
  3. In  deroga  all'articolo  7,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  si  considerano
effettuate  nel  territorio  dello  Stato  le  cessioni  in  base   a
cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati
nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato
membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
di cessionari che non hanno optato  per  l'applicazione  dell'imposta
sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma
con esclusione in tal caso delle cessioni  di  prodotti  soggetti  ad
accisa. I beni ceduti,  ma  importati  dal  cedente  in  altro  Stato
membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio  di  tale
ultimo Stato. 
  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: 
    a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle  di  beni
da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
    b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti  ad  accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso
dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni  e  sempreche'  tale
limite non sia stato superato nell'anno precedente.  La  disposizione
non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate  da  parte  di
soggetti passivi in altro Stato  membro  che  hanno  ivi  optato  per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato. 
  5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le  rela-
tive prestazioni di intermediazione, si  considerano  effettuate  nel
territorio dello Stato se ivi ha inizio  la  relativa  esecuzione,  a
meno che non siano  commesse  da  soggetto  passivo  in  altro  Stato
membro;  le  suddette  prestazioni  si  considerano  in   ogni   caso
effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle  stesse
e' ivi soggetto passivo d'imposta. 
  6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   si
considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorche' eseguite
nel territorio di altro Stato membro, le  prestazioni  accessorie  ai
servizi di trasporto intracomunitario e le  relative  prestazioni  di
intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio
dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate  nel
territorio dello  Stato,  ancorche'  ivi  eseguite,  se  rese  ad  un
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro. 
  7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il  trasporto,
con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e  di  arrivo  nel
territorio di due Stati membri. 
  8. Le prestazioni di intermediazione, diverse  da  quelle  indicate
nei commi 5 e  6  e  da  quelle  relative  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si  considerano  effettuate
nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi  effettuate,
con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese  a  soggetti
passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di
intermediazione e' soggetto passivo d'imposta  nel  territorio  dello
Stato  la  prestazione  si   considera   ivi   effettuata   ancorche'
l'operazione cui l'intermediazione si  riferisce  sia  effettuata  in
altro Stato membro. 
  9. Non si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato  le
cessioni  intracomunitarie  di  cui  all'articolo   41   nonche'   le
prestazioni di trasporto intracomunitario,  quelle  accessorie  e  le
prestazioni di intermediazione di cui ai  commi  5,  6  e  8  rese  a
soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.