Art. 41. 
              Cessioni intracomunitarie non imponibili 
  1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
    a) le cessioni a titolo oneroso di beni,  trasportati  o  spediti
nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o  dall'acquirente,
o da terzi per loro conto, nei confronti di  cessionari  soggetti  di
imposta o di enti,  associazioni  ed  altre  organizzazioni  indicate
nell'articolo 4, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i
beni possono essere sottoposti per conto del  cessionario,  ad  opera
del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,  trasformazione,
assiemaggio o adattamento ad  altri  beni.  La  disposizione  non  si
applica per le cessioni di beni, diversi  dai  prodotti  soggetti  ad
accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo  38,  comma
5,  lettera  c),   del   presente   decreto,   i   quali,   esonerati
dall'applicazione   dell'imposta   sugli   acquisti   intracomunitari
effettuati  nel  proprio  Stato  membro,  non  abbiano   optato   per
l'applicazione della stessa; le cessioni  dei  prodotti  soggetti  ad
accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli  stessi
sono eseguiti in conformita'  degli  articoli  6  e  8  del  presente
decreto; 
    b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili,
di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti  o  trasportati
dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro  nei
confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare  l'imposta  sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno  optato  per  l'applicazione
della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi
di trasporto nuovi e di beni da installare, montare  o  assiemare  ai
sensi della successiva lettera c). La  disposizione  non  si  applica
altresi' se l'ammontare delle  cessioni  effettuate  in  altro  Stato
membro non ha superato nell'anno solare precedente e  non  supera  in
quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a norma  dell'articolo  28-ter,
B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE  del  17  maggio
1977, come modificata dalla direttiva  n.  680/CEE  del  16  dicembre
1991.  In  tal  caso  e'   ammessa   l'opzione   per   l'applicazione
dell'imposta   nell'altro   Stato   membro   dandone    comunicazione
all'ufficio nella dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione  di
inizio  dell'attivita'  o  comunque  anteriormente  all'effettuazione
della prima operazione  non  imponibile.  L'opzione  ha  effetto,  se
esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente,  dal  1›
gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e'
esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,  fino  al
compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale
e' esercitata; la revoca deve  essere  comunicata  all'ufficio  nella
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso; 
    c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal  territorio  dello
Stato, nel territorio di altro Stato  membro  di  beni  destinati  ad
essere ivi installati, montati o assiemati da parte del  fornitore  o
per suo conto. 
  2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): 
    a) la consegna in dipendenza di contratti  d'opera,  d'appalto  e
simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti  soggetti
passivi di imposta o a  terzi  per  loro  conto,  di  beni  prodotti,
montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o
in parte materie o beni spediti  nel  territorio  stesso  o  comunque
forniti dai committenti o da terzi per loro conto; 
    b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di  trasporto  nuovi  di
cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti  in  altro  Stato
membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro  conto,  anche
se non effettuate nell'esercizio di imprese,  arti  e  professioni  e
anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; 
    c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante
trasporto o spedizione a cura del  soggetto  passivo  nel  territorio
dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un  titolo  diverso
da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
  3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c),  non  si  applica
per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di 
perfezionamento o di manipolazioni 
usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o  per  essere
ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o  che
se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione  temporanea
in totale esenzione dai dazi doganali. 
  4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8- bis e 9  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonche' le prestazioni  di
servizi indicate nell'articolo 40, comma  9,  del  presente  decreto,
sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei
limiti ivi considerati.