Art. 42. Acquisti non imponibili o esenti 1. Sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile a norma degli articoli 8, 8- bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto. 2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. 3. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), sono non imponibili le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altreo Stato membro.