Art. 42. 
                  Acquisti non imponibili o esenti 
 1.  Sono  non  imponibili  o  esenti   dall'imposta   gli   acquisti
intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e'
non imponibile a norma degli articoli 8, 8- bis e 9 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero e' esente
dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto. 
  2. Per gli  acquisti  intracomunitari  effettuati  senza  pagamento
dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla  lettera  c)  del
primo comma e al  secondo  comma  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non  si  applica
la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma  dell'articolo
1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. 
  3. Salvo quanto previsto nell'articolo 41,  comma  2,  lettera  a),
sono  non  imponibili  le  operazioni   di   perfezionamento   e   le
manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera  a),
eseguite  su  beni  nazionali  o  comunitari   destinati   a   essere
trasportati o spediti in altro  Stato  membro  da  o  per  conto  del
prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta
in altreo Stato membro.