Art. 43. Base imponibile ed aliquota 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. 2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene. 3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura. 4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.