Art. 43. 
                     Base imponibile ed aliquota 
  1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base  imponibile  e'
determinata secondo le disposizioni di  cui  agli  articoli  13,  14,
commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i  beni  soggetti  ad  accisa
concorre a formare la base  imponibile  anche  l'ammontare  di  detta
imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. 
  2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo  40,  comma
2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato  ad  imposta
nello Stato membro di destinazione del bene. 
  3.  Ai  fini  della  determinazione   della   base   imponibile   i
corrispettivi, le spese e  gli  oneri  di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  in
valuta estera  sono  computati  secondo  il  cambio  del  giorno,  se
indicato  nella  fattura,  di  effettuazione  dell'operazione  o,  in
mancanza di tale indicazione, della data della fattura. 
  4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si  applica  l'aliquota
relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.