Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, nonche' quello di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto. 2. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso. 3. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.