Art. 47. 
           Registrazione delle operazioni intracomunitarie 
  1.  Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle  operazioni  di
cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione  a
norma del primo periodo dello stesso comma,  nonche'  quello  di  cui
all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate, entro  il  mese  di
ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque  entro  quindici
giorni  dal  ricevimento,   distintamente   nel   registro   di   cui
all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  secondo  l'ordine  della  numerazione,  con
l'indicazione anche del corrispettivo delle  operazioni  espresso  in
valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche  nel  registro
di cui all'articolo 25 del  predetto  decreto,  distintamente  e  nel
termine ivi stabilito, ma non anteriormente al  mese  di  annotazione
nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi  d'imposta,  devono   annotare,   previa   loro   progressiva
numerazione, le fatture di cui al comma 1 del  presente  articolo  in
apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello
stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello  in
cui ne sono venuti in possesso. 
  3. Le fatture relative  alle  operazioni  intracomunitarie  di  cui
all'articolo 46, comma 2, devono essere  annotate  distintamente  nel
registro di cui all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   secondo   l'ordine   della
numerazione. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  3  non  si  applicano  alle
operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui  all'articolo
38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto  passivo
d'imposta nel territorio dello Stato.