Art. 48. 
           Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale 
  1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli
27,  33  e  74,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli  acquisti
intracomunitari e' computabile in  detrazione  con  riferimento  alle
registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti
con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente
per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale. 
  2. Nella  dichiarazione  relativa  all'imposta  dovuta  per  l'anno
precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  operazioni  intracomunitarie
registrate a norma dell'articolo  47,  commi  1  e  3,  del  presente
decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente,  secondo
le modalita' stabilite  nel  decreto  di  approvazione  del  relativo
modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non  si
applica  l'esonero  di  cui  al  secondo  periodo  del  primo   comma
dell'anzidetto articolo 28.