Art. 49. Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa 1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento. 2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese. 3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.