Art. 49. 
Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non  commerciali
                 e per i prodotti soggetti ad accisa 
  1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari  per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel  comma  3  del
presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed  entro
ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel
mese precedente, redatta in  conformita'  al  modello  approvato  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Dalla  dichiarazione  devono
risultare l'ammontare degli acquisti, quello  dell'imposta  dovuta  e
gli estremi del relativo attestato di versamento. 
  2. Entro il termine  di  cui  al  comma  1  l'imposta  deve  essere
versata, a norma dell'articolo 38 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  cumulativamente  per  tutti  gli
acquisti registrati nel mese. 
  3. L'imposta dovuta per gli acquisti  intracomunitari  di  prodotti
soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati  nell'articolo  38,
comma 5, lettera c),  non  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  sugli
acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.