Art. 5. 
                     Abbuoni per perdite e cali 
  1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad  accisa
che  si  trovano  in  regime  sospensivo,   e'   concesso   l'abbuono
dell'imposta quando e' provato che la perdita o  la  distruzione  dei
prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per  forza  maggiore.  Salvo
che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso
soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al  caso
fortuito ed alla forza maggiore. 
  2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute,  in
regime  sospensivo,  durante  il  processo  di  fabbricazione  o   di
lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui e'
gia' sorta  l'obbligazione  tributaria,  l'abbuono  e'  concesso  nei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 
  3. Per i cali naturali  e  tecnici  si  applicano  le  disposizioni
previste dalla normativa doganale. 
  4. La disciplina dei cali di  trasporto  si  applica  anche  per  i
trasporti provenienti dagli Stati membri  della  Comunita'  economica
europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.