Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza. 2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonche' la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalita' ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonche' le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta.