Art. 50. 
            Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 
  1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo  41,  commi  1,
lettera  a),  e  2,  lettere  a)  e  c),  e  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate  senza  applicazione
dell'imposta nei confronti  dei  cessionari  e  dei  committenti  che
abbiano  comunicato  il  numero  di   identificazione   agli   stessi
attribuito dallo Stato membro di appartenenza. 
  2. Agli effetti  della  disposizione  del  comma  1  l'ufficio,  su
richiesta degli esercenti imprese,  arti  e  professioni,  e  secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze,  conferma
la validita' del numero di identificazione attribuito al  cessionario
o  committente  da  altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica
europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o  ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 
  3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le  prestazioni
di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e  8,  soggetti  all'imposta  deve
comunicare all'altra parte contraente il proprio  numero  di  partita
IVA, come integrato agli effetti delle  operazioni  intracomunitarie,
tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto  nuovi  da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti
e professioni. 
  4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi  d'imposta,  che  non   hanno   optato   per   l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38,
comma  6,  del  presente  decreto,  devono   dichiarare   all'ufficio
competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del  suddetto
decreto n. 633 del  1972,  che  effettuano  acquisti  intracomunitari
soggetti  ad  imposta.  La  dichiarazione  deve   essere   presentata
anteriormente  all'effettuazione  di  ciascun   acquisto;   l'ufficio
attribuisce il numero di partita  IVA  a  seguito  di  dichiarazione,
redatta in duplice esemplare e in  conformita'  ad  apposito  modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa  dai  soggetti
interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo
38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 
  5. I movimenti  relativi  a  beni  spediti  in  altro  Stato  della
Comunita' economica europea o da questo provenienti in  base  ad  uno
dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38,  comma  5,  lettera
a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e  conservato
a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. 
  6. I contribuenti devono presentare agli  uffici  doganali  elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo
le disposizioni di cui all'articolo 6 del  decreto-legge  23  gennaio
1993, n. 16. L'elenco riepilogativo  delle  cessioni  deve  contenere
anche l'indicazione dei soggetti passivi in  altro  Stato  membro  ai
quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41,  comma  3,  beni
oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonche' la specificazione
del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38,  comma  3,
lettera c), devono presentare, secondo le modalita' ed i  termini  di
cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari. 
  7. Le operazioni intracomunitarie per le quali  anteriormente  alla
consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o  pagato  in
tutto o in  parte  il  corrispettivo  devono  essere  comprese  negli
elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo  nel  corso  del
quale e' stata  eseguita  la  consegna  o  spedizione  dei  beni  per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 
  8. Con l'osservanza  delle  prescrizioni  stabilite  dal  Ministero
delle  finanze  possono  essere  istituiti  e  gestiti  depositi  non
doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o  comunitari.
Le cessioni e gli acquisti  intracomunitari  dei  beni  destinati  ad
essere  introdotti  in  tali  depositi  nonche'  le  cessioni  e   le
prestazioni di  servizi  relative  ai  beni  in  essi  giacenti  sono
effettuati senza pagamento di imposta.