Art. 51. 
            Disposizioni relative ai produttori agricoli 
  1. Per  gli  acquisti  intracomunitari  imponibili  effettuati  dai
produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si
applica  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  47,  comma  2,   e
dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto. 
  2. Per le  cessioni  di  cui  all'articolo  40,  comma  3,  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in  conformita'
alla lettera a) dal comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli
di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, che non hanno  optato  a  norma  del  penultimo
comma dello stesso articolo 34,  come  modificato  dall'articolo  66,
comma 6, del presente decreto, per  l'applicazione  dell'imposta  nel
modo normale, gli  acquirenti  possono  ottenere  il  rimborso  della
relativa imposta con le modalita' di cui  all'articolo  38-  ter  del
suddetto decreto n. 633 del 1972.