Art. 51. Disposizioni relative ai produttori agricoli 1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 2, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto. 2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformita' alla lettera a) dal comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, come modificato dall'articolo 66, comma 6, del presente decreto, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalita' di cui all'articolo 38- ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.