Art. 52. 
                       Cessioni a viaggiatori 
  1. Fino al  30  giugno  1999  sono  non  imponibili,  agli  effetti
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti  in
un altro Stato membro, effettuate  negli  speciali  negozi  istituiti
nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai  sensi  dell'articolo  128
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle
navi e degli aeromobili. 
  2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica,  per  ciascuna
persona e per  ciascun  viaggio,  entro  i  limiti  di  valore  e  di
quantita' previsti dalle norme comunitarie relative al  traffico  dei
viaggiatori fra la Comunita' ed i Paesi terzi; se il  valore  globale
dei  beni  supera  l'importo   fissato   dalle   norme   comunitarie,
sull'eccedenza e' dovuta l'imposta; nel calcolo  del  valore  globale
non e' computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi. 
  3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere  stabilite
modalita' e condizioni per l'applicazione del presente articolo.