Art. 52. Cessioni a viaggiatori 1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantita' previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunita' ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza e' dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non e' computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalita' e condizioni per l'applicazione del presente articolo.