Art. 53. 
          Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 
  1. Per le cessioni a titolo oneroso,  effettuate  da  soggetti  non
operanti nell'esercizio  di  imprese,  di  arti  e  professioni,  nei
confronti di soggetti residenti in altri Stati membri,  di  mezzi  di
trasporto nuovi  ai  sensi  dell'articolo  38,  comma  4,  spediti  o
trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente,  dall'acquirente
o per loro conto, compete il rimborso,  al  momento  della  cessione,
dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o  pagata  per
la loro acquisizione o importazione.  Il  rimborso  non  puo'  essere
superiore all'ammontare dell'imposta  che  sarebbe  applicata  se  la
cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  le
modalita'  ed  i  termini  della  liquidazione   e   del   versamento
dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma  3,  lettera  e),
nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i termini da  osservare  per
le cessioni di cui al  comma  1,  anche  agli  effetti  del  rimborso
previsto nello stesso comma. 
  3. I pubblici uffici non  possono  procedere  all'immatricolazione,
all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti
equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo
38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario,  se  gli  obblighi
relativi all'applicazione dell'imposta  non  risultano  adempiuti.  I
pubblici    uffici    cooperano    con    i     competenti     uffici
dell'Amministrazione finanziaria per il  reperimento  degli  elementi
utili ai fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta,  della  spettanza  del  rimborso,  della  repressione   delle
violazioni nonche' ai fini dell'accertamento  della  sussistenza  dei
requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto. 
  4. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, dopo le parole: "formalita' doganali" sono inserite  le
seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2,  del  decreto-
legge 2 marzo 1993, n. 47".