Art. 54. S a n z i o n i 1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili e' punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 2. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro. 3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta. 4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno. 5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni. 6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16. 8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.