Art. 54. 
                           S a n z i o n i 
  1. Chi omette le  annotazioni,  prescritte  dall'articolo  47,  nel
registro di cui all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di
beni e delle prestazioni di servizi imponibili e' punito con la  pena
pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta  relativa  alle
operazioni stesse calcolata  secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto. Se le annotazioni sono eseguite  con  indicazioni  inesatte,
tali da  importare  una  imposta  inferiore,  si  applica  la  stessa
sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene  pecuniarie  si
applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui
all'articolo 47, comma 2. 
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza
della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione  e'
stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro. 
  3.  Per  l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   di   cui
all'articolo 49,  comma  1,  o  per  la  presentazione  di  essa  con
l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in  misura
inferiore, si applica la pena  pecuniaria  da  due  a  quattro  volte
l'imposta o la maggiore imposta dovuta. 
  4. Per l'omesso versamento,  in  tutto  o  in  parte,  dell'imposta
risultante dalla dichiarazione di  cui  al  comma  3  si  applica  la
soprattassa pari alla meta' della somma  non  versata  o  versata  in
meno. 
  5.  Per  l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   di   cui
all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da  lire  200
mila a lire 2 milioni. 
  6. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  all'articolo
53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma  1,
n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. 
  7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50,
comma 6, o per la presentazione con dati  incompleti  o  inesatti  si
applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16. 
  8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4,  comma  1,  del  decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516,  si  applicano  anche  a  chi  emette  o
utilizza fatture o documenti  equipollenti,  relativi  ad  operazioni
intracomunitarie di cui al  presente  decreto,  indicanti  numeri  di
identificazione diversi  da  quelli  veri  in  modo  che  ne  risulti
impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.