Art. 55. 
Collaborazione  nei  controlli  ai  fini  dell'imposta   sul   valore
      aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri 
  1.  Su  richiesta  di  altri  Stati  membri,  i  competenti  uffici
dell'Amministrazione finanziaria e  la  Guardia  di  finanza  possono
disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di  tali  Stati,
di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52  e  63  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  a
condizioni di reciprocita'.