Art. 57. 
    Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma  sono  sostituiti
dai seguenti: "Agli effetti del presente decreto: 
     a)  per  'Stato'  o  'territorio  dello  Stato'  si  intende  il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di
Livigno e di Campione d'Italia e delle acque  italiane  del  lago  di
Lugano; 
     b) per 'Comunita'' o 'territorio della Comunita'' si intende  il
territorio corrispondente  al  campo  di  applicazione  del  Trattato
istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  con   le   seguenti
esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 
     1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
     2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di  Helgoland
ed il territorio di Bu'singen; 
     3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 
     4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
     c) il Principato  di  Monaco  e  l'isola  di  Man  si  intendono
compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica  francese  e
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 
  Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio  dello
Stato  se  hanno  per  oggetto  beni  immobili  ovvero  beni   mobili
nazionali,  comunitari  o  vincolati  al  regime   della   temporanea
importazione, esistenti  nel  territorio  dello  stesso  ovvero  beni
mobili spediti da  altro  Stato  membro,  installati  o  montati  nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si  considerano
altresi' effettuate nel territorio dello Stato le  cessioni  di  beni
nei   confronti   di   passeggeri   nel   corso   di   un   trasporto
intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto
ha inizio nel territorio dello Stato; si  considera  intracomunitario
il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in  Stati  membri
diversi e luogo di partenza quello di  primo  punto  di  imbarco  dei
passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco."; 
    B) nell'articolo 8, primo comma,  lettere  a)  e  b),  le  parole
"all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite
dalle  parole  "fuori  del  territorio  della   Comunita'   economica
europea"; 
    C) nell'articolo 8, primo  comma,  lettera  b),  le  parole  "nei
bagagli personali fuori  del  territorio  doganale"  sono  sostituite
dalle parole  "nei  bagagli  personali  fuori  del  territorio  della
Comunita' economica  europea"  e  nello  stesso  comma  del  medesimo
articolo, alla lettera c) dopo le parole:  "che  intenda  esportarli"
sono   aggiunte   le   seguenti:   "o   destinatarli    a    cessioni
intracomunitarie"; 
    D) nell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente  comma:  "Ai
fini  dell'applicazione  del  primo  comma  si  intendono  spediti  o
trasportati fuori della Comunita' anche i beni  destinati  ad  essere
impiegati nel mare territoriale per la costruzione,  la  riparazione,
la  manutenzione,   la   trasformazione,   l'equipaggiamento   e   il
rifornimento  delle  piattaforme  di  perforazione  e   sfruttamento,
nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme  e
la terraferma"; 
    E) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "nonche' delle fatture relative a  cessioni
intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo,
sono aggiunte le seguenti parole:  ";  con  lo  stesso  decreto  puo'
essere disposta anche la presentazione di uno o piu' degli elenchi di
cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  del  21  ottobre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992."; 
    F) l'articolo 38-quater e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri).
- 1. Le cessioni a  soggetti  domiciliati  e  residenti  fuori  della
Comunita' economica europea  di  beni  di  corrispettivo  complessivo
superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio  doganale
della Comunita' medesima, possono essere effettuate  senza  pagamento
dell'imposta. Questa disposizione si applica  a  condizione  che  sia
emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche  l'indicazione
degli estremi del  passaporto  o  di  altro  documento  equipollente.
L'esemplare della  fattura  consegnato  al  cessionario  deve  essere
restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita  dalla
Comunita', entro tre mesi  dall'effettuazione  della  operazione;  in
caso  di  mancata  restituzione,  il  cedente  deve  procedere   alla
regolarizzazione della operazione a  norma  dell'articolo  26,  primo
comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine. 
   2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente  non
si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto
al  rimborso  dell'imposta  pagata  per  rivalsa  a  condizione   che
restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio
doganale  entro  tre  mesi  dall'effettuazione  dell'operazione.   Il
rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di  recuperare
l'imposta mediante annotazione della  corrispondente  variazione  nel
registro di cui all'articolo 25."; 
    G) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  67  (Importazioni).  -  1.  Costituiscono  importazioni   le
seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio
dello Stato, che siano originari da Paesi o  territori  non  compresi
nel territorio della Comunita' e che non siano stati gia' immessi  in
libera pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima, ovvero
che siano provenienti dai territori  da  considerarsi  esclusi  dalla
Comunita' a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b): 
    a) le operazioni di immissione in libera pratica,  salvo  che  si
tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro  della
Comunita' economica europea ovvero ad essere immessi in  un  deposito
non doganale autorizzato; 
    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2,
lettera b), del regolamento CEE  n.  1999/85  del  Consiglio  del  16
luglio 1985; 
    c) le operazioni di  ammissione  temporanea  aventi  per  oggetto
beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza
alle disposizioni della Comunita' economica  europea,  non  fruiscano
della esenzione totale dai dazi di importazione; 
    d) le  operazioni  di  immissione  in  consumo  relative  a  beni
provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e  dai  Dipartimenti
francesi d'oltremare; 
    e)  le  operazioni  di  estrazione  dai  depositi  non   doganali
autorizzati per immissione in consumo dei beni di  cui  alla  lettera
a). 
   2.  Sono  altresi'   soggette   all'imposta   le   operazioni   di
reimportazione a  scarico  di  esportazione  temporanea  fuori  della
Comunita' economica  europea  e  quelle  di  reintroduzione  di  beni
precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima."; 
    H) nell'articolo 68 la lettera e) e' soppressa; 
    I) nell'articolo 70 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
"L'imposta assolta per l'importazione  di  beni  da  parte  di  enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui  all'articolo  4,  quarto
comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita'  e  termini
stabiliti con decreto del Ministro delle  finanze,  se  i  beni  sono
spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che  venga  fornita  la
prova che l'acquisizione intracomunitaria  di  detti  beni  e'  stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione."; 
    L) nell'articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo,  dopo  le
parole "o dall'importatore" sono aggiunte le parole  "ovvero  da  chi
effettua  acquisti  intracomunitari"  e,  nel  quarto  comma,   primo
periodo, dopo le parole  "o  importatori"  sono  aggiunte  le  parole
"ovvero agli acquirenti intracomunitari"; 
    M) nell'articolo 74,  ottavo  comma,  secondo  periodo,  dopo  le
parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite  le  parole
"o l'acquisto intracomunitario". 
  2. Le operazioni di cui all'articolo  40,  comma  9,  concorrono  a
formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non  imponibili
o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b)  e
d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, e successive modificazioni.