Art. 58. 
                      Operazioni non imponibili 
  1. Non sono  imponibili,  anche  agli  effetti  del  secondo  comma
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  le  cessioni   di   beni,   anche   tramite
commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari
di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato  membro
a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari
o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni
sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente
stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,   trasformazione,   montaggio,
assiemaggio o adattamento ad altri beni.