Art. 59. Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione 1. Le disposizioni dell'articolo 38- ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonche' relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta e' dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del presente decreto. 2. All'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in quattro esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e' inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalita' di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".