Art. 59. 
   Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione 
  1. Le disposizioni dell'articolo 38- ter, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano
anche ai  soggetti,  ivi  indicati,  che  effettuano  prestazioni  di
trasporto intracomunitario nonche'  relative  prestazioni  accessorie
per le quali l'imposta  e'  dovuta  dal  committente,  residente  nel
territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44,  comma  2,  lettera
b), del presente decreto. 
 2. All'articolo 1, secondo  comma,  del  decreto-legge  29  dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1984, n. 17,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta  in  quattro
esemplari, dei quali, dopo  l'accertamento  della  conformita'  degli
stessi e l'apposizione  del  timbro  a  calendario,  uno  e'  inviato
dall'ufficio alla direzione compartimentale delle  dogane  competente
per territorio  e  un  altro  viene  consegnato  al  dichiarante;  le
modalita' di  accertamento  e  di  verifica,  saranno  stabilite  con
decreto del Ministro delle finanze.".