Art. 6. 
             Circolazione di prodotti soggetti ad accisa 
  1.  La  circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti  soggetti  ad
accisa,  in  regime  sospensivo,  deve  avvenire  solo  tra  depositi
fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8. 
  2. Il titolare del deposito fiscale mittente e'  tenuto  a  fornire
garanzia,  anche  in  solido  con  il  trasportatore,  del  pagamento
dell'accisa dovuta sulla merce trasportata; la  garanzia  deve  avere
validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' economica europea
e ne e' disposto lo svincolo quando e' data la prova della  presa  in
carico del prodotto da parte del destinatario. 
  3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti  ad
accisa deve avvenire con  un  documento  di  accompagnamento  secondo
quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
modalita' previste dai competenti  organi  comunitari.  Il  Ministero
delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte  indirette,
puo' disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei
mezzi di trasporto utilizzati. 
  4. Il documento di  accompagnamento  di  cui  al  comma  3  non  e'
prescritto per  la  circolazione  di  prodotti  soggetti  ad  accisa,
provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad
un regime doganale comunitario diverso da quello  dell'immissione  in
libera pratica o sono immessi in una zona franca  o  in  un  deposito
franco. 
  5.  Nel  caso  di  spedizione  di  prodotti  soggetti  ad   accisa,
effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di  Paesi  EFTA,
vincolati al regime di transito comunitario  interno  per  mezzo  del
documento amministrativo unico, questo documento  sostituisce  quello
previsto dal comma 3; in tale ipotesi  dal  documento  amministrativo
unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad  accisa  ed
un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per
l'appuramento. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando,  su
richiesta di un  operatore  nell'esercizio  della  propria  attivita'
economica, sono  avviati  ad  un  deposito  fiscale;  la  domanda  di
rimborso dell'imposta assolta sui  prodotti  deve  essere  presentata
prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni
dell'articolo 14. 
  7.  Fermo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  per   il
trasporto e la circolazione  dei  tabacchi  lavorati  nel  territorio
nazionale,    le    disposizioni    relative    alla     circolazione
intracomunitaria, in regime  sospensivo,  dei  prodotti  soggetti  ad
accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello
Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale  con
l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.