Art. 60. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Le  disposizioni  del  capo  II  si  applicano  alle  operazioni
intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992. 
  2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto  previsto
al comma 4 del presente articolo,  i  beni  provenienti  dagli  altri
Stati  membri  che  anteriormente  al  1›  gennaio  1993  sono  stati
introdotti  nello  Stato  ed  assoggettati  ad  un  regime   doganale
sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a  detto
regime, sono considerati in  importazione  all'atto  dello  svincolo,
anche irregolare, se esso  comporta  l'immissione  in  consumo  nello
Stato dei beni stessi. La disposizione si applica  altresi'  all'atto
della  conclusione,  anche  irregolare,  del  regime   del   transito
comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato  in
altro Stato membro anteriormente alla  data  anzidetta  e  risultante
ancora acceso alla data stessa. 
  3. Sono anche considerati in importazione, ai  sensi  dell'articolo
67 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, nel testo vigente  alla  data  del  31  dicembre  1992,  i  beni
nazionali esportati anteriormente al 1› gennaio 1993 verso  un  altro
Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato  a
decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le  disposizioni
di cui agli articoli 69, seconda comma, e 68, primo comma, lettera d)
del citato decreto n. 633 del 1972. 
  4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a: 
    a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori
della Comunita' economica europea; 
    b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato  in
regime di ammissione temporanea anteriormente al 1› gennaio 1993  che
sono rispediti o trasportati verso lo  Stato  membro  di  provenienza
avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati; 
    c) mezzi  di  trasporto  introdotti  nello  Stato  in  regime  di
ammissione temporanea anteriormente al 1› gennaio 1993 che  risultino
acquistati o importati nello Stato membro di provenienza  secondo  le
disposizioni generali di imposizione vigenti  in  tale  Stato  e  che
comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta
a  motivo  della  loro  esportazione  dallo  Stato   medesimo;   tale
condizione si considera in ogni  caso  soddisfatta  se  il  mezzo  di
trasporto e' stato oggetto di immatricolazione  o  di  iscrizione  in
pubblici registri o di formalita' equipollenti  per  la  prima  volta
anteriormente al 1› gennaio 1985 ovvero se  l'ammontare  dell'imposta
risulta non superiore a lire 20 mila. 
  5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti  nel  territorio
dello  Stato  successivamente  al  31  dicembre  1992  sono  soggetti
all'imposta  ancorche'  anteriormente  a  tale   data   il   relativo
corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o  pagato.  Per
tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5,  qualora  non  sia
stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo,  e
l'articolo 50,  comma  6,  ai  fini  della  compilazione  dell'elenco
riepilogativo degli acquisti. 
  6. Per le cessioni intracomunitari di beni spediti o trasportati in
altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le  quali
sia stata emessa fattura anteriormente  al  1›  gennaio  1993,  resta
ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
sempreche'  le  cessioni  siano  non   imponibili   anche   a   norma
dell'articolo 41 del presente decreto. Le  operazioni  devono  essere
indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle
cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6,  ancorche'
le relative  fatture  siano  state  registrate  anteriormente  al  1›
gennaio 1993.