Art. 61. 
Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel 
   registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di  partiva
   IVA. 
  1. Gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle  concessioni
governative annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro  delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  196
del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti: 
    
=====================================================================

    
 Art. Indicazioni degli atti Ammontare 
         soggetti a tassa delle tasse N o t e 
                                  in lire 
__                                                                   
  4 
     1. Iscrizioni nel registro 
     delle imprese relative a 
     societa' nazionali e a 
     societa' estere aventi la 
     sede legale o l'oggetto 
     principale nel territorio 
     dello Stato (articoli 2188, 
     2200, 2296, 2315, 2330, 
     2464, 2475, 2505 e 2507 del 
     codice civile; articolo 3 
     del decreto-legge 9 dicembre 
     1984, n. 853, convertito, 
     con modificazioni, dalla 
     legge 17 febbraio 1985, n. 
     17, e successive 
     modificazioni): 
      a) atto costitutivo . . . 500.000 
      b) altri atti sociali 
     soggetti ad iscrizione in 
     base alle disposizioni del 
     codice civile . . . . . . 250.000 
     2. Iscrizioni nel registro 
     delle imprese relative a 
     societa' estere con sede 
     secondaria nel territorio 
     dello Stato, a imprenditori 
     individuali, a consorzi ed 
     altri enti pubblici e 
     privati con o senza 
     personalita' giuridica 
     diversi dalle societa' 
     (articoli 2188, 2195, 2196, 
     2197, 2201, 2506 e 2612 
     del codice civile) . . . . 250.000 
                                           1. Fino all'attuazione del 
                                           registro delle imprese, le 
                                                  tasse relative alle 
                                                iscrizioni degli atti 
                                            costitutivi di societa' e 
                                             alle iscrizioni previste 
                                            dagli articoli del codice 
                                          civile indicati nel comma 2 
                                                   sono dovute per le 
                                        corrispondenti iscrizioni nei 
                                          registri di cancelleria dei 
                                        tribunali da eseguire secondo 
                                                  le disposizioni per 
                                              l'attuazione del codice 
                                        civile (articoli 100 e 108). 
                                          2. Le tasse non sono dovute 
                                          dalle societa' cooperative, 
                                          di mutua assicurazione e di 
                                                mutuo soccorso, dalle 
                                             societa' sportive di cui 
                                          all'articolo 10 della legge 
                                        23 marzo 1981, n. 91, e dalle 
                                        societa' di ogni tipo che non 
                                                   svolgono attivita' 
                                               commerciali i cui beni 
                                             immobili sono totalmente 
                                           destinati allo svolgimento 
                                        delle attivita' politiche dei 
                                          partiti rappresentati nelle 
                                                assemblee nazionali e 
                                           regionali, delle attivita' 
                                               culturali, ricreative, 
                                            sportive ed educative dei 
                                                  circoli aderenti ad 
                                             organizzazioni nazionali 
                                             legalmente riconosciute, 
                                        delle attivita' sindacali dei 
                                          sindacati rappresentati nel 
                                                  Consiglio nazionale 
                                        dell'economia e del lavoro. 
 88 
     1. Attribuzione del numero 
     di partita IVA (art. 35 del 
     decreto del Presidente della 
     Repubblica 26 ottobre 1972, 
     n. 633: 
      a) alle societa' di ogni 
     tipo e agli enti pubblici e 
     privati con o senza 
     personalita' giuridica, 
     diversi dalle societa', 
     aventi per oggetto esclusivo 
     o principale attivita' 
     commerciali o agricole 
     nonche' alle associazioni 
     costituite da persone 
     fisiche per l'esercizio in 
     forma associata di arti e 
     professioni; 
     - tassa per l'attribuzione 
     e annuale . . . . . . . . 250.000 
        b) ai soggetti diversi da 
     quelli indicati alla lettera 
     a): 
     - tassa per l'attribuzione 
     e annuale . . . . . . . . 100.000 
                                            1. La tassa non e' dovuta 
                                        per l'attribuzione del numero 
                                           di partita IVA ai soggetti 
                                        non residenti e senza stabile 
                                        organizzazione nel territorio 
                                             dello Stato e agli enti, 
                                                associazioni ed altre 
                                                organizzazioni di cui 
                                        all'articolo 4, quarto comma, 
                                           del decreto del Presidente 
                                         della Repubblica 26.10.1972, 
                                         n. 633, non soggetti passivi 
                                        agli effetti dell'imposta sul 
                                        valore aggiunto, in relazione 
                                        agli acquisti intracomunitari 
                                        effettuati. 
                                                      2. La tassa per 
                                           l'attribuzione deve essere 
                                                   pagata prima della 
                                                  presentazione della 
                                              dichiarazione di inizio 
                                               dell'attivita'; quella 
                                        annuale nel termine stabilito 
                                           per la presentazione della 
                                           dichiarazione IVA relativa 
                                          all'anno solare precedente. 
                                        Gli estremi dell'attestazione 
                                        di versamento della tassa per 
                                           l'attribuzione e di quella 
                                                annuale devono essere 
                                            indicati nelle rispettive 
                                            dichiarazioni: in caso di 
                                              esonero dall'obbligo di 
                                                  presentazione della 
                                           dichiarazione annuale deve 
                                          essere prodotta all'ufficio 
                                        IVA competente anche mediante 
                                             raccomandata nel termine 
                                                     stabilito per la 
                                                  presentazione della 
                                         dichiarazione stessa. Per la 
                                            mancata indicazione degli 
                                         estremi dell'attestazione di 
                                        versamento e per la mancata o 
                                             tardiva produzione della 
                                                 stessa si applica la 
                                         soprattassa in misura pari a 
                                        quella della tassa. 
                                           3. La tassa annuale non e' 
                                                piu' dovuta a partire 
                                        dall'anno solare successivo a 
                                             quello in cui e' cessata 
                                         l'attivita' a condizione che 
                                        la relativa dichiarazione sia 
                                         stata presentata entro il 31 
                                               dicembre ovvero, se la 
                                            cessazione e' avvenuta in 
                                               tale mese, entro il 31 
                                        gennaio successivo. 
                                              4. Gli imprenditori, le 
                                             societa' e gli enti sono 
                                            esonerati dall'obbligo di 
                                                pagamento della tassa 
                                         annuale, a partire dall'anno 
                                        solare successivo a quello in 
                                             cui e' stato adottato il 
                                               relativo provvedimento 
                                                    giurisdizionale o 
                                           amministrativo, durante la 
                                          procedura di fallimento, di 
                                            concordato preventivo, di 
                                                  liquidazione coatta 
                                                  amministrativa o di 
                                        amministrazione straordinaria 
                                           di cui al decreto-legge 30 
                                                 gennaio 1979, n. 26, 
                                                      convertito, con 
                                         modificazioni, dalla legge 3 
                                           aprile 1979, n. 95; per le 
                                        societa' e gli enti l'esonero 
                                             compete anche durante la 
                                            liquidazione ordinaria, a 
                                             partire dall'anno solare 
                                        successivo a quello di nomina 
                                        dei liquidatori.