Art. 61. Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA. 1. Gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti: ===================================================================== Art. Indicazioni degli atti Ammontare soggetti a tassa delle tasse N o t e in lire __ 4 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' nazionali e a societa' estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni): a) atto costitutivo . . . 500.000 b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile . . . . . . 250.000 2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica diversi dalle societa' (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) . . . . 250.000 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di societa' e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108). 2. Le tasse non sono dovute dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle societa' sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle societa' di ogni tipo che non svolgono attivita' commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 88 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) alle societa' di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica, diversi dalle societa', aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' commerciali o agricole nonche' alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - tassa per l'attribuzione e annuale . . . . . . . . 250.000 b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): - tassa per l'attribuzione e annuale . . . . . . . . 100.000 1. La tassa non e' dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati. 2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attivita'; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.