Art. 62. Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta 1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994"; b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni."; c) nel comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 1", sono aggiunte le seguenti: "ovvero al comma 20"; d) il comma 23 e' sostituito dal seguente: "23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarita' relative alle attivita' esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonche' le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa."; e) nel comma 27, le parole "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994". 2. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi nominativi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.". 4. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 e il 30 giugno di ciascun anno". 5. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispodenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste."; b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito dal seguente: "I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.". 6. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi. 7. All'onere derivante dal comma 6, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993. 9. Il comma 3- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e' soppresso. 10. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 11. Per l'anno 1993 ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non e' dovuto il versamento, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. 12. L'ammontare dei corrispettivi non registrati di cui al comma 11 va ripartito, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonche' di operazioni non imponibili, esenti ovvero non seggette ad imposta. 13. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 14. Per l'anno 1993 il termine previsto dall'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dagli articoli 2, comma 2, primo periodo, e 14, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e' differito al 15 marzo 1993. Per il medesimo anno il termine del 15 marzo previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto n. 395 del 1992 e' differito al 31 marzo 1993.