Art. 62. 
Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati  di  assistenza
                  fiscale e dei rimborsi d'imposta 
  1. All'articolo 78 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel comma 8, le parole: "1› gennaio 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "1› gennaio 1994"; 
   b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il  visto  di
conformita'  formale  dei  dati  esposti   nelle   dichiarazioni   da
presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto  a  condizione  che  la
richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei
Centri di assistenza sia  presentata  almeno  quaranta  giorni  prima
della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle
quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma  2,  in
cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei  centri  sia
presentata almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di  tale
termine.  Per  le  dichiarazioni   da   presentare   nell'anno   1993
predisposte  dai  professionisti  o  dai  Centri  di  assistenza,  le
scritture contabili si considerano tenute dal  professionista  o  dal
centro di assistenza anche se sono state redatte ed  elaborate  dallo
stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui
ai commi 1 e 2, o da impresa avente  per  oggetto  l'elaborazione  di
dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni
che hanno costituito  il  centro  di  assistenza,  a  condizione  che
risulti da apposita attestazione che  il  controllo  delle  scritture
stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle
dichiarazioni."; 
   c) nel comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma  5-quater,
del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo  le  parole
"di cui alle lettere a) e b) del comma 1", sono aggiunte le seguenti: 
"ovvero al comma 20"; 
   d) il comma 23 e' sostituito dal seguente: "23.  Se,  in  sede  di
controllo   da   parte   dell'Amministrazione    finanziaria    delle
dichiarazioni dei redditi dei  lavoratori  dipendenti  e  pensionati,
emergono irregolarita' relative alle attivita'  esercitate  ai  sensi
del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17  nonche'
le disposizioni del primo periodo del comma  7  per  quanto  riguarda
l'esercizio del diritto di rivalsa."; 
   e) nel comma 27, le parole "1› gennaio 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "1› gennaio 1994". 
  2.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  conto  fiscale,   istituito
dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  i
compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono  erogati
direttamente dall'Amministrazione finanziaria a  seguito  dell'invio,
su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e
di corrispondenti elenchi nominativi  riassuntivi,  sottoscritti  dal
direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza  fiscale.  Le
modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite  con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  3. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  4
settembre 1992, n. 395, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "  1.  I  Centri  di  assistenza  per  i  lavoratori  dipendenti  e
pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una  polizza  di
assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti,
che  esercitano  il  diritto  di  rivalsa  ai  sensi  del  comma   23
dell'articolo  78  della  legge  30  dicembre  1991,   n.   413,   il
risarcimento del danno sopportato con  il  pagamento  delle  sanzioni
amministrative irrogate nei loro confronti.". 
  4. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole: "tra il 1› e il 30 aprile di ciascun  anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tra il 1› e il 30 giugno di ciascun anno". 
  5. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza  del  termine
della presentazione della dichiarazione dei redditi gli  uffici  e  i
centri di servizio formano, per ciascun anno  di  imposta,  liste  di
rimborso che contengono, in corrispodenza di ciascun  nominativo,  le
generalita' dell'avente diritto, il  numero  di  registrazione  della
dichiarazione originante il rimborso e  l'ammontare  dell'imposta  da
rimborsare,  nonche'  riassunti   riepilogativi,   sottoscritti   dal
titolare dell'ufficio o da chi  lo  sostituisce,  che  riportano  gli
estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste."; 
   b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito dal seguente: "I
vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se  di  importo
superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente  sezione
di tesoreria provinciale  dello  Stato  all'indirizzo  del  domicilio
fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.". 
  6. Al fine di provvedere  alla  regolare  esecuzione  dei  rimborsi
automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per  i  compensi  ai
concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei
capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione  del  Ministero  delle
finanze  per   l'anno   finanziario   medesimo   sono   incrementati,
rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi. 
  7. All'onere derivante dal comma 6, pari a lire  400  miliardi,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione   del
capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo  42-  bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come
modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano  anche  ai
rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal  caso  le
liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993. 
  9. Il comma 3- bis dell'articolo 1 del decreto-legge  30  settembre
1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  novembre
1992, n. 461, e' soppresso. 
  10.  I  redditi  di  impresa  dichiarati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 11- bis del decreto-legge 19  settembre  1992,  n.  384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
sono esclusi dall'imposta locale sui redditi  fino  ad  un  ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge
n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si  applicano  le  disposizioni  del
presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  11.  Per  l'anno  1993   ai   contribuenti   che   indicano   nella
dichiarazione  dei  redditi  ovvero   nella   dichiarazione   annuale
dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati  al  fine  di
adeguarsi al disposto dell'articolo  11-  bis  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento induttivo di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154,  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600,   e
dell'articolo 48,  primo  comma,  quarto  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non e' dovuto
il versamento, della somma pari ad un  ventesimo  dei  ricavi  o  dei
compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi  non
registrati, ivi previsto. 
  12. L'ammontare dei corrispettivi non registrati di cui al comma 11
va ripartito, ai fini della determinazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  dovuta,  in  proporzione  agli  ammontari   dichiarati   di
operazioni imponibili,  con  riferimento  alle  rispettive  aliquote,
nonche' di operazioni non imponibili, esenti ovvero non  seggette  ad
imposta. 
  13. Il termine previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del  decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  26  giugno  1990,  n.  165,  in  materia  di  revisione  delle
circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato  al
31 dicembre 1993. 
  14. Per l'anno 1993 il termine previsto dall'articolo 78, comma 10,
primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dagli articoli
2, comma 2, primo periodo, e 14, comma 4, primo periodo, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre  1992,  n.  395,  e'
differito al 15 marzo 1993. Per il medesimo anno il  termine  del  15
marzo previsto dall'articolo 15,  comma  2,  secondo  periodo,  dello
stesso decreto n. 395 del 1992 e' differito al 31 marzo 1993.