Art. 63. Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici. 1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e' stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento. 3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 e' concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita'. Tale abbuono e' cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, comma 13, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' differito al 31 dicembre 1993; si applicano le proce- dure richiamate nell'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128. 5. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non sono altresi' tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a quello di un canone per la medesima utilizzazione. Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia l'imposta non e' in ogni caso dovuta se il suo importo non supera lire 5.000."; b) all'articolo 7, comma 1, le parole da "nel termine" fino a "comma 2" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'obbligo di presentazione della denuncia deve essere adempiuto almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul quale e' dovuta l'imposta; tutti i soggetti che ottengono la disponibilita' di beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.". 6. Le denunce di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che, anche per effetto delle disposizioni recate dal comma 5 del presente articolo, devono essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale data.