Art. 63. 
Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta 
   sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni
   pubblici. 
 1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c),  dell'articolo  23
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano  alle  successioni
aperte dal 1› gennaio 1994. 
  2. Con effetto dal 1› gennaio 1993 le  aliquote  di  imposta  sugli
spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, sono stabilite nella misura del 9  per  cento,  quella
prevista al numero 3 della stessa tariffa e' stabilita  nella  misura
del 16 per cento e quella prevista dal numero 4  e'  stabilita  nella
misura del 4 per cento. 
  3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 e' concesso alle
imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25  per  cento
dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di  attivita'.
Tale abbuono e' cumulabile, nei limiti del  debito  di  imposta,  con
quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n.  1213,  e  successive
modificazioni. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  3  della
legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo  3,  comma  13,  della
legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio  1993  il
termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo  74,  quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. 
  4. Il termine per la denuncia per l'iscrizione  al  catasto  urbano
ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da  ultimo
prorogato dall'articolo 3, comma 13, del  decreto-legge  30  dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
1992, n. 66, e' differito al 31 dicembre 1993; si applicano le proce-
dure richiamate nell'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n.  128.
5. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Non sono altresi'  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  gli
utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a  quello  di
un canone per la medesima utilizzazione. Fermo restando l'obbligo  di
presentare la denuncia l'imposta non e' in ogni caso dovuta se il suo
importo non supera lire 5.000."; 
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole da  "nel  termine"  fino  a
"comma 2" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
"L'obbligo di presentazione  della  denuncia  deve  essere  adempiuto
almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul
quale  e'  dovuta  l'imposta;  tutti  i  soggetti  che  ottengono  la
disponibilita' di beni pubblici successivamente al 31  dicembre  1992
sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.". 
  6. Le denunce di cui all'articolo  7  del  decreto  legislativo  28
febbraio 1992, n. 263, che,  anche  per  effetto  delle  disposizioni
recate dal comma 5 del presente articolo,  devono  essere  presentate
anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale
data.