Art. 64. 
Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i  controlli
                            e i riscontri 
  1. Il secondo comma dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   605,   e   successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero  di
codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi
ultimi comunicazione scritta e, se tale  comunicazione  non  perviene
almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione
deve    essere    adempiuto,    possono    rivolgersi    direttamente
all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi 
telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 
4, con eccezione del domicilio fiscale in luogo del quale va indicato
il domicilio o sede legale all'estero, relativi al soggetto di cui si
richiede l'attribuzione del numero di codice  fiscale;  l'obbligo  di
indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti  non  residenti
nel  territorio  dello  Stato,  cui  tale  codice  non  risulti  gia'
attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati  di
cui all'articolo 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire
tutti i dati  indicati  nell'articolo  4  relativi  ai  soggetti  cui
l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione
devono   richiedere   l'attribuzione   di    un    codice    numerico
all'Amministrazione finanziaria,  che  provvede  previo  accertamento
delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice  fiscale
o  dei  dati  di  cui  all'articolo  4  deve   essere   fatta   nelle
comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti
tenuti  ad   indicarli   possono   sospendere   l'adempimento   delle
prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne  ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.". 
  2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  le  parole:  "in  tali  casi  e'  revocata
l'ordinanza di estinzione" sono sostituite  dalle  parole:  "in  tali
casi non si applica il  disposto  dell'ultimo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione e' revocata". 
  3. La Guardia di finanza  coopera  con  gli  uffici  doganali,  per
l'acquisizione ed il reperimento di  elementi  utili  ai  fini  della
revisione dell'accertamento promosso dai predetti uffici,  procedendo
secondo le norme e con le facolta' previste dall'articolo  11,  comma
9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.