Art. 65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso 1. Per l'anno 1993 e' dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta e' dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano gia' stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto. 2. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella seguente misura: a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina: 1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000; 2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000; 3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000; b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio: 1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000; 2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000; 3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; c) motocicli: 1) da 8 a 11 cavalli fiscali 4 cilindri lire 500.000; 2) da 8 a 11 cavalli fiscali 2 cilindri lire 250.000; 3) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 4 cilindri lire 1.200.000; 4) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 2 cilindri lire 500.000; 5) oltre 13 cavalli fiscali 4 cilindri lire 1.500.000; 6) oltre 13 cavalli fiscali 2 cilindri lire 1.000.000. 3. L'imposta straordinaria non e' dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per il quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992. 4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse e' richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste ne' rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. 5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC + NO x 0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. 6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno. Tale termine puo' essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 7. Per l'anno 1993 il termine del 28 febbraio per il pagamento della tassa di cui all'articolo 63, comma 4, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' differito al 30 giugno 1993.