Art. 65. 
Imposta straordinaria su  autovetture,  autoveicoli  e  motocicli  di
                                lusso 
 1. Per l'anno 1993 e'  dovuta  una  imposta  straordinaria  erariale
sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto  promiscuo  di  cui
all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore  a  20
cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore  a
23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo  53,  lettera
a), dello stesso  decreto  legislativo  di  potenza  superiore  a  10
cavalli  fiscali.  L'imposta   e'   dovuta   all'atto   della   prima
immatricolazione anche se relativa ad  autovetture,  autoveicoli  per
trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da  altro  Stato.
Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli  e
i motocicli, che siano  gia'  stati  immatricolati  in  altro  Stato,
indipendentemente  dalla  sussistenza   delle   condizioni   previste
dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto. 
  2. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella seguente misura: 
    a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina: 
    1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000; 
    2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000; 
    3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 
    4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000; 
    b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio: 
    1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000; 
    2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000; 
    3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 
    c) motocicli: 
    1) da 8 a 11 cavalli fiscali 4 cilindri lire 500.000; 
    2) da 8 a 11 cavalli fiscali 2 cilindri lire 250.000; 
    3) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 4 cilindri lire 1.200.000; 
    4) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 2 cilindri lire 500.000; 
    5) oltre 13 cavalli fiscali 4 cilindri lire 1.500.000; 
    6) oltre 13 cavalli fiscali 2 cilindri lire 1.000.000. 
  3. L'imposta straordinaria non e' dovuta per  le  autovetture,  gli
autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1,  per  il  quali
sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura  del
38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992. 
  4. L'imposta  deve  essere  corrisposta  all'ufficio  del  registro
territorialmente  competente,  in  base  al  domicilio  fiscale   del
soggetto  nel  cui   interesse   e'   richiesta   l'immatricolazione,
anteriormente alla presentazione della richiesta stessa.  Gli  uffici
della direzione generale della Motorizzazione civile e dei  trasporti
in concessione non possono provvedere sulle richieste ne'  rilasciare
la relativa carta  di  circolazione  senza  che  sia  stata  prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. 
  5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore
diesel, immatricolati per la prima volta dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed  omologati  con  i
seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro:  CO  2,72
HC + NO x 0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le altre  modalita'
previste dal decreto del Ministro  dell'ambiente  28  dicembre  1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del
7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE,  il  primo
pagamento delle tasse automobilistiche di cui  alla  tariffa  annessa
alla legge 27 maggio 1959, n.  356,  e  successive  modificazioni,  e
quelli relativi ai  due  successivi  periodi  annuali  devono  essere
effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del  Ministro
delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli  a  benzina.
Per i periodi cui tali pagamenti si  riferiscono  non  e'  dovuta  la
soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8  ottobre  1976,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  1976,
n. 786, e successive  modificazioni.  La  sussistenza  dei  requisiti
tecnici  sopra  indicati  deve  essere  annotata   nella   carta   di
circolazione  del  veicolo;  se  la  carta  di  circolazione  non  e'
rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve
essere effettuata anche nel foglio di  via,  da  esibire  all'ufficio
incaricato della riscossione. 
  6. Il  pagamento  della  tassa  annuale  di  stazionamento  di  cui
all'articolo 17 della  legge  6  marzo  1976,  n.  51,  e  successive
modificazioni, dovuta per  le  imbarcazioni  e  le  navi  da  diporto
iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato  entro  il  31
maggio di ciascuno anno. Tale  termine  puo'  essere  modificato  con
decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto  con
i Ministri delle finanze e dei trasporti. 
  7. Per l'anno 1993 il termine del  28  febbraio  per  il  pagamento
della tassa di cui all'articolo 63,  comma  4,  della  tariffa  delle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con  decreto  del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21  agosto  1992,
e' differito al 30 giugno 1993.