Art. 66. 
              Modificazioni di disposizioni agevolative 
  1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1  e
3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti  in  bilancio  e
dedotti ai fini delle imposte  sui  redditi  negli  esercizi  in  cui
vengono corrisposti, a norma del predetto articolo. 
  2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera',  ai
fini delle imposte  sui  redditi,  degli  adempimenti  dei  sostituti
d'imposta e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  le  modalita'  ed  i
termini di registrazione e di tenuta  delle  scritture  contabili  da
parte della societa' di cui all'articolo 1  della  legge  29  gennaio
1992, n. 58, recependo i supporti  e  le  procedure  in  atto  presso
l'Azienda   di   Stato   per   i   servizi   telefonici   e    presso
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata
della concessione affidata a detta societa'. 
  3. L'imposta fissa di registro di  cui  all'articolo  6,  comma  5,
della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle  operazioni
di scissione ed alle cessioni  di  aziende  o  di  rami  aziendali  e
sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali,  nonche'
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni, fermo  restando  che,  agli  effetti  degli
articoli  2,  3  e  6  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 643, si assumera' come valore iniziale  degli  immobili
il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della societa'. 
  4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e  67  del  regio  decreto  30
dicembre 1923, n. 3269, e  gli  articoli  6,  7  e  8  della  tabella
allegato C allo stesso regio  decreto  nonche'  l'articolo  20  della
tabella allegato B al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati
e alle scritture  private  autenticate  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto nonche' alle scritture private
non autenticate e alle denunce  presentate  per  la  registrazione  a
decorrere  da  tale  data.  La  disciplina  prevista   agli   effetti
dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri  documenti  relativi
alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle
fatture  ed   agli   altri   documenti   relativi   alle   operazioni
intracomunitarie. 
  5. Sono abrogati gli articoli 6 e 21, secondo  comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre1973,  n.   601,   e
l'articolo 22, quarto comma, del testo unico  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  limitatamente
alla parte in cui prevede la riduzione alla  meta'  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche  dovuta  dalla   Cassa   per   il
Mezzogiorno, nonche' l'articolo 48, comma 8, del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni
di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni  di  servizi  e
per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo  per
le imprese  aventi  per  oggetto  altre  attivita',  possono  optare,
dandone  comunicazione  all'ufficio  competente  nella  dichiarazione
relativa all'anno precedente, ovvero nella  dichiarazione  di  inizio
attivita': 
    a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo  a  ciascuno
dei primi tre trimestri  solari;  qualora  l'imposta  non  superi  il
limite di lire cinquantamila il versamento dovra'  essere  effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; 
    b)  per  il  versamento  dell'imposta  dovuta  entro  il  termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione. 
   2.    Nei    confronti    dei    contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre  attivita'  e  non
provvedono  alla  distinta  annotazione   dei   corrispettivi   resta
applicabile   il   limite   di   trecentosessantamilioni   di    lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate. 
   3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma  1,  le
somme da versare  devono  essere  maggiorate  degli  interessi  nella
misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei  registri
di cui agli  articoli  23  e  24.  L'opzione  ha  effetto  a  partire
dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia  revocata.  La
revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso."; 
    b) nell'articolo 34,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "I cessionari e i committenti devono indicare nella
dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi  di
ciascuna delle operazioni  per  le  quali  hanno  emesso  fattura  in
applicazione delle disposizioni del presente comma e devono  annotare
nel  registro  di  cui  all'articolo  25  distintamente  le  predette
fatture."; i commi sesto e ottavo sono soppressi ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente  articolo  non
si applicano alle societa' per azioni e in  accomandita  per  azioni,
alle societa' a responsabilita' limitata e  alle  societa'  di  mutua
assicurazione."; 
    c) nell'articolo  74,  quarto  comma,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "In  tal  caso,  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 33, comma 3.". 
  7. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  sostituito
dal comma 6 del presente articolo, non sono deducibili ai fini  delle
imposte sui redditi. 
  8. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non
si applica alla destinazione a finalita'  estranee  all'esercizio  di
impresa dei beni relativi all'attivita' agricola, non compresi  nelle
cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote,  in  occasione
della costituzione di societa' o di altre organizzazioni  tra  membri
dello  stesso  nucleo  familiare  cui  appartiene  il  cedente  o  il
conferente. La disposizione si applica  alle  destinazioni  poste  in
essere entro il 31 dicembre 1992. 
  9. Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende speciali
istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno  1990,
n. 142, continuano ad  applicarsi,  fino  al  termine  dell'esercizio
successivo a quello di acquisizione della personalita'  giuridica  le
disposizioni tributarie che erano applicabili  all'ente  territoriale
di appartenenza. 
  10. Il maggior gettito derivante dal presente decreto  concorre  ad
assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo  16,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.