Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative 1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo. 2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera', ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalita' ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della societa' di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta societa'. 3. L'imposta fissa di registro di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonche' l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumera' come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della societa'. 4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonche' l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie. 5. Sono abrogati gli articoli 6 e 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, e l'articolo 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita': a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso."; b) nell'articolo 34, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi di ciascuna delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture."; i commi sesto e ottavo sono soppressi ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' per azioni e in accomandita per azioni, alle societa' a responsabilita' limitata e alle societa' di mutua assicurazione."; c) nell'articolo 74, quarto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3.". 7. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. 8. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalita' estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attivita' agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di societa' o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992. 9. Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad applicarsi, fino al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisizione della personalita' giuridica le disposizioni tributarie che erano applicabili all'ente territoriale di appartenenza. 10. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.