Art. 67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine 1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e' sostituita dalla seguente: "c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider- ate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.". 2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, lettera b-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualita' di acquirenti. Se nella cessione intervengono piu' sostituti di imposta, la ritenuta e' operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma. 3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera c- ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima. 4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. 5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalita' di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.