Art. 67. 
Disposizioni in materia  di  imposizione  fiscale  delle  cessioni  a
                               termine 
  1. All'articolo 81, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter), introdotta dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  437,  e'  sostituita
dalla seguente: 
   "c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a  termine  di
valute  estere  ovvero  conseguite  attraverso  altri  contratti  che
assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come
riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le  cessioni
a termine le suddette plusvalenze sono  costituite  dalla  differenza
fra il corrispettivo della  cessione  e  quello  dell'acquisto  della
valuta  ceduta,  se  l'acquisto  e'  contestuale  alla  stipula   del
contratto a termine, e, negli altri casi,  dalla  differenza  tra  il
corrispettivo della cessione e il  valore  della  valuta  ceduta,  al
cambio a pronti vigente alla data della stipula  del  contratto.  Per
gli altri contratti le plusvalenze sono costituite  dalla  differenza
tra il valore a termine della valuta assunto come  riferimento  e  il
corrispettivo  dell'acquisto   della   valuta,   se   l'acquisto   e'
contestuale alla stipula del contratto, e, negli  altri  casi,  dalla
differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta,  al
cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider-
ate plusvalenze quelle conseguite  attraverso  contratti  uniformi  a
termine negoziati nei mercati regolamentati di  cui  all'articolo  23
della legge 2 gennaio 1991, n. 1.". 
  2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze
indicati,   rispettivamente,   all'articolo   41,   lettera   b-bis),
introdotta dall'articolo 2, comma 1, del  predetto  decreto-legge  n.
378 del 1992, e all'articolo 81,  lettera  c-ter),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono
nella cessione a termine, anche se non in qualita' di acquirenti.  Se
nella cessione intervengono piu' sostituti di imposta, la ritenuta e'
operata da uno di essi il quale rilascia copia  della  certificazione
agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute  si
applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di  investimento
collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma. 
  3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che
comunque intervengono negli altri contratti di cui  alla  lettera  c-
ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta  nella
misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze
di cui alla citata lettera c-ter). In assenza  di  corrispettivo  sul
quale  operare  la  ritenuta,  il  soggetto  che  ha  conseguito   la
plusvalenza  deve  versare   al   sostituto   d'imposta   intervenuto
nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
medesima. 
  4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai  contratti  che  assumono,
anche  in  modo  implicito,  valori  a  termine  delle  valute   come
riferimento per la determinazione del corrispettivo. 
  5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81,  comma  1,  lettera
c-ter), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nonche' le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4,  si  applicano  ai
contratti stipulati a partire dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6.  Le  ritenute  operate  per  effetto  di  quanto  disposto   nei
precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le  modalita'  e
nei termini previsti dal decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per  le  ritenute
alla fonte sui redditi di  cui  all'articolo  26,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto fino alla data di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  decreto  medesimo,  debbono  essere
versate, con le modalita' di cui  al  precedente  periodo,  entro  il
giorno 15  del  mese  successivo  a  quello  di  pubblicazione  della
predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.