Art. 8. 
                       Operatore professionale 
  1. Destinatario di  prodotti  spediti  in  regime  sospensivo  puo'
essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale  e  che,
nell'esercizio della attivita' economica svolta, abbia chiesto, prima
del ricevimento della merce, di essere registrato  come  tale  presso
l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. 
  2. L'operatore di cui  al  comma  1  deve  garantire  il  pagamento
dell'accisa relativa ai prodotti che  riceve  in  regime  sospensivo,
tenere la  prescritta  contabilita'  delle  forniture  dei  prodotti,
presentare i prodotti ad ogni  richiesta  e  sottoporsi  a  qualsiasi
controllo o accertamento. 
  3. Se l'operatore di  cui  al  comma  1  non  e'  registrato,  puo'
ricevere, nell'esercizio della attivita' economica svolta e a  titolo
occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo  se,
prima  della  spedizione   della   merce,   presenta   una   apposita
dichiarazione  all'ufficio  tecnico   di   finanza   competente   per
territorio  e  garantisce  il  pagamento   dell'accisa;   egli   deve
sottoporsi a qualsiasi  controllo  inteso  ad  accertare  l'effettiva
ricezione della  merce  ed  il  pagamento  dell'accisa.  Copia  della
predetta dichiarazione  con  gli  estremi  della  garanzia  prestata,
vistata dall'ufficio tecnico  di  finanza  che  l'ha  ricevuta,  deve
essere   allegata   al   documento   di   accompagnamento    previsto
dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 
  4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo  l'accisa  e'
esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere  pagata,
secondo le  modalita'  vigenti,  entro  il  primo  giorno  lavorativo
successivo a quello di arrivo. 
  5. Le disposizioni del presente articolo e quelle  dell'articolo  9
non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.