TABELLA A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE. Impiego Agevolazione - - 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto (1) esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto (1) esenzione 4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa 11% aliquota normale 5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale 6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce. L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione e' concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria 20% aliquota normale A decorrere dal 1 gennaio 1994, l'agevolazione viene concessa mediante buoni d'imposta da determinare sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste. 7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione 8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione 9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 30% aliquota normale 10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione 30% aliquota normale 11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi esenzione 12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a KW 1. - metano e gas di petrolio liquefatti esenzione - gasolio L. 23.800 per 1.000 l - olio combustibile e oli minerali greggi, naturali L. 28.400 per 1.000 Kg In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: - gasolio L. 840 per 1.000 l - olio combustibile L. 1.000 per 1.000 Kg - oli minerali greggi, naturali L. 2.500 per 1.000 Kg L'agevolazione e' accordata nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. L'agevolazione e' concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno 30% aliquota normale 14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con lo stesso decreto 30% aliquota normale A decorrere dal 1 gennaio 1994, le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare esenzione (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o della prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.