(all. 1 - Tabella A)
                              TABELLA A 
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O 
   L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA,  SOTTO  L'OSSERVANZA  DELLE
NORME PRESCRITTE. 
Impiego Agevolazione - - 
  1. Impieghi diversi da carburante per motori o 
     da combustibile per riscaldamento esenzione 
  2. Impieghi come carburanti per la navigazione 
     aerea diversa dall'aviazione privata da diporto 
     (1) esenzione 
  3. Impieghi come carburanti per la navigazione 
     nelle acque marine comunitarie, compresa la 
     pesca, con esclusione delle imbarcazioni 
     private da diporto (1) esenzione 
  4. Azionamento degli aeromobili militari 
     dell'Amministrazione della difesa 11% aliquota 
                                                            normale 
  5. Impiego nei trasporti ferroviari di 
     passeggeri e merci 30% aliquota 
                                                           normale 
  6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, 
     nella silvicoltura e piscicoltura di 
     acqua dolce. L'agevolazione per la benzina 
     e' limitata alle macchine con 
     potenza del motore non superiore a 40 CV 
     e non adibite a lavori per conto di terzi; 
     tali limitazioni non si applicano alle 
     mietitrebbie. L'agevolazione e' concessa 
     anche agli aeromobili adibiti a lavori 
     agricoli nei quantitativi e con le modalita' 
     stabilite dall'Amministrazione finanziaria 20% aliquota 
                                                           normale 
       A decorrere dal 1› gennaio 1994, 
       l'agevolazione viene concessa mediante buoni 
       d'imposta da determinare sulla base di criteri 
       stabiliti, in relazione alla estensione dei 
       terreni, alla qualita' delle colture ed alla 
       dotazione delle macchine agricole 
       effettivamente utilizzate, con decreto 
       del Ministro delle finanze, di concerto 
       con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura 
       e delle foreste. 
  7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni 
     allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione 
  8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare 
     la coltivazione dei fondi rustici sui terreni 
     bonificati esenzione 
  9. Prove sperimentali, collaudo di motori di 
     aviazione e marina e revisione dei motori di 
     aviazione, nei quantitativi stabiliti 
     dall'Amministrazione finanziaria 30% aliquota 
                                                            normale 
10. Produzione di forza motrice con motori fissi 
    in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, 
    laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi 
    e di forze endogene e cantieri di costruzione 30% aliquota 
                                                           normale 
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle 
    operazioni di campo per la coltivazione di 
    idrocarburi esenzione 
12. Produzione, diretta o indiretta, di energia 
    elettrica, purche' la potenza installata non 
    sia inferiore a KW 1. 
           - metano e gas di petrolio liquefatti esenzione 
                         - gasolio L. 23.800 
                                                          per 1.000 l 
    - olio combustibile e oli minerali greggi, naturali L. 28.400 
                                                         per 1.000 Kg 
     In caso di autoproduzione di energia elettrica, 
     le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile 
     e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: 
- gasolio L. 840 
                                                          per 1.000 l 
- olio combustibile L. 1.000 
                                                         per 1.000 Kg 
- oli minerali greggi, naturali L. 2.500 
                                                         per 1.000 Kg 
     L'agevolazione e' accordata nei limiti dei 
     quantitativi considerati impiegati nella 
     produzione di energia elettrica, sulla base 
     dei criteri stabiliti con decreto del 
     Ministro delle finanze. 
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da 
    piazza, compresi i motoscafi che in talune 
    localita' sostituiscono le vetture da piazza 
    e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico 
    da banchina per il trasporto di persone. 
     L'agevolazione e' concessa alla benzina, anche 
     sotto forma di rimborso della differenza tra 
     l'aliquota prevista per la benzina in via 
     generale e quella ridotta, entro i seguenti 
     quantitativi: 
       a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura 
     circolante nei comuni con popolazione superiore 
     a 500.000 abitanti; 
       b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura 
     circolante nei comuni con popolazione superiore 
     a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; 
       c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura 
     circolante nei comuni con popolazione di 100.000 
     abitanti o meno 30% aliquota 
                                                            normale 
14. Azionamento delle autoambulanze destinate al 
    trasporto degli ammalati e dei feriti, di 
    pertinenza dei vari enti di assistenza e di 
    pronto soccorso da determinare con decreto 
    del Ministro delle finanze, nei limiti e con 
    le modalita' stabiliti con lo stesso decreto 30% aliquota 
                                                           normale 
      A decorrere dal 1› gennaio 1994, le 
    agevolazioni previste per le autoambulanze e 
    per le autovetture da noleggio da piazza, di 
    cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante 
    buoni o crediti d'imposta da determinare, in 
    relazione a parametri commisurati al reddito 
    prodotto, al volume degli affari o ad altri 
    elementi di valutazione, con decreto del 
    Ministro delle finanze. 
      Produzione di ossido di alluminio e di 
    magnesio da acqua di mare esenzione 
 
   (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private
da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di  una  imbarcazione
da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo'
utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione  o  per  qualsiasi
altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare  per  scopi
diversi dal trasporto di passeggeri o merci o  della  prestazione  di
servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.