Art. 10. Progetti finalizzati 1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' differita con le stesse modalita' fino al 31 dicembre 1993. 2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.