Art. 11. 
    Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga 
  1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32,  comma
11, e 36, comma 4,  della  legge  26  giugno  1990,  n.  162,  ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono  mantenute
in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.