Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga 1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.