Art. 18. 
                         Catasto dei rifiuti 
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 1988, n. 475, e' differito, per il solo  anno  1993,  al  30
giugno, al fine di consentire  l'attuazione  delle  disposizioni  del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  14  dicembre   1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del
7 gennaio 1993. 
  2. Le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre  1988,  n.  475,  eventualmente  gia'  inviate   utilizzando
modulistica non conforme a quella del  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro
il termine di cui al comma 1.