Art. 4. 
Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio  1993  degli  enti
                               locali 
  1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci  di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55  della  legge  8
giugno 1990, n. 142,  e'  prorogato  al  28  febbraio  1993.  Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di  controllo  attiva
immediatamente le procedure previste dal  comma  2  dell'articolo  39
della legge 8 giugno 1990,  n.  142.  Le  province,  i  comuni  e  le
comunita'  montane,  nelle  more  dell'approvazione  dei  bilanci  di
previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per
ciascun capitolo, spese in misura non  superiore  mensilmente  ad  un
dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo  bilancio
approvato, con esclusione delle spese tassativamente  regolate  dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.