Art. 8. 
Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico 
   informatico aziendale dei dati identificativi  relativi  a  conti,
   depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari
   finanziari. 
  1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del  decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo
2  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole:  "Per  i
conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta,
tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre  1992"
sono sostituite dalle seguenti: "Per i  conti,  depositi  e  rapporti
continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi  nel  corso
del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi  saldo
residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni,
tali dati saranno compiutamente integrati ed  inseriti  nell'archivio
unico informatico di  pertinenza  dell'intermediario  all'atto  della
prima movimentazione del conto, deposito o  rapporto  continuativo  e
comunque  entro  il  30  giugno  1993.  Gli  intermediari  abilitati,
inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico  informatico
anche i dati previsti dall'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto del Ministro del tesoro in data  7  luglio  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del  10  luglio  1992,  e  successive
eventuali modificazioni del decreto medesimo.".